Bonus box auto, si può ottenere una detrazione fino al 50%: requisiti e come funziona

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’edizione 2026 della guida dedicata agli interventi di recupero edilizio, includendo chiarimenti puntuali anche sull’agevolazione fiscale relativa a box e posti auto collegati all’abitazione. Il documento riepiloga requisiti, modalità operative e condizioni necessarie per poter beneficiare della detrazione Irpef prevista per il recupero del patrimonio immobiliare. Ecco cosa sapere

Quello che devi sapere

Gli interventi ammessi

L’agevolazione spetta sia quando si realizzano nuove autorimesse o posti auto, anche di proprietà comune, sia quando questi vengono acquistati da un’impresa costruttrice. È però indispensabile che il parcheggio sia, o diventi, pertinenza di un’unità immobiliare abitativa. Per “realizzazione” si intendono esclusivamente interventi di nuova costruzione: restano quindi esclusi i casi in cui il box sia ricavato nell’ambito di una semplice ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso.

 

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Detrazione calcolata solo sui costi di costruzione

Il beneficio fiscale non si applica all’intero prezzo pagato per l’acquisto del box, ma esclusivamente alle spese di costruzione documentate. Tali costi devono risultare da una certificazione specifica rilasciata dall’impresa e allegata all’atto di compravendita, con separata evidenza rispetto a eventuali oneri accessori.

 

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Aliquota del 50% e limite massimo di spesa

Per i box destinati a pertinenza della prima casa, la detrazione è riconosciuta nella misura del 50% e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Il calcolo avviene su un limite complessivo di spesa pari a 96 mila euro, soglia che comprende anche altri eventuali interventi edilizi effettuati sul medesimo immobile.

Il vincolo pertinenziale

Elemento centrale per l’accesso all’agevolazione è l’esistenza di un legame giuridico tra box e abitazione. Questo vincolo deve risultare dal titolo edilizio o dall’atto di acquisto, oppure dall’impegno a costituirlo al termine dei lavori se il parcheggio è ancora in fase di realizzazione. Senza tale collegamento funzionale e formale all’immobile abitativo, la detrazione non può essere riconosciuta.

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Pagamenti tracciabili

Le spese devono essere sostenute mediante bonifico bancario o postale “parlante”, cioè contenente i riferimenti normativi dell’agevolazione, anche se l’unità abitativa o il box non sono ancora ultimati. Il contribuente deve conservare le ricevute dei pagamenti insieme alla documentazione edilizia che attesta la futura pertinenzialità.

Detrazione legata all’anno del pagamento, non al rogito

Un chiarimento rilevante riguarda la tempistica: il diritto alla detrazione nasce nel momento in cui la spesa viene sostenuta, indipendentemente dalla data del rogito notarile. È quindi possibile beneficiare dell’agevolazione anche se il pagamento avviene in un anno e l’atto definitivo viene stipulato in quello successivo, purché l’acquisto sia perfezionato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si richiede il beneficio.

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Acconti detraibili anche senza preliminare registrato

La guida ammette la detrazione anche per gli acconti versati su box in corso di costruzione, persino in assenza di un contratto preliminare registrato. La condizione è che il vincolo pertinenziale venga formalizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno del pagamento. In questo modo, chi versa somme anticipate non perde il diritto all’agevolazione durante l’attesa della conclusione dei lavori.

La percentuale di detrazione

La percentuale di detrazione applicabile dipende dall’anno in cui viene effettuato il bonifico. Ciò significa che i pagamenti eseguiti durante la costruzione mantengono l’aliquota valida in quel momento, anche se l’immobile viene consegnato o acquistato definitivamente solo in seguito.

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Documentazione necessaria per ottenere il beneficio

Per usufruire della detrazione occorre disporre di:

  • titolo edilizio da cui risulti il collegamento pertinenziale con l’abitazione;
  • attestazione del costruttore con l’indicazione dei costi di costruzione;
  • ricevute dei bonifici effettuati dal soggetto che richiede l’agevolazione;
  • atto di acquisto (o contratto registrato) che formalizzi la pertinenzialità.

La detrazione può spettare anche al familiare convivente o al convivente di fatto che abbia sostenuto la spesa, purché la quota pagata sia indicata in fattura.

Casi particolari

Sono ammessi anche versamenti effettuati prima dell’atto notarile. La condizione richiesta dalla normativa si considera soddisfatta persino quando il bonifico venga disposto nello stesso giorno della stipula, ma in un momento antecedente ad essa, purché l’atto sancisca poi la pertinenzialità.

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In caso di errore

In situazioni particolari legate all’acquisto del box pertinenziale, la detrazione può essere riconosciuta anche se il pagamento non è stato eseguito con il bonifico dedicato o presenta irregolarità formali. È necessario però che il versamento avvenga alla presenza del notaio e che il venditore dichiari ufficialmente di aver contabilizzato le somme incassate ai fini fiscali, oltre a certificare i costi di realizzazione.

Cosa succede se il box viene venduto prima dei dieci anni

L’agevolazione non si perde automaticamente in caso di vendita dell’autorimessa prima dell’esaurimento delle dieci rate. Il contribuente può continuare a detrarre le quote residue se tale volontà è espressamente indicata nell’atto di cessione. In assenza di questa precisazione, il beneficio si trasferisce all’acquirente, a condizione che quest’ultimo destini il box a pertinenza di un proprio immobile abitativo.

 

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