Bonus Zes, come funziona l’esonero contributivo per le assunzioni? Le istruzioni Inps

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Dopo una lunga fase di attesa, l’Inps ha chiarito tutti i dettagli riguardo all’agevolazione contributiva prevista dal decreto Coesione. Le indicazioni sono contenute nella circolare n. 10 del 3 febbraio 2026, che arriva a distanza di quasi due anni dall’introduzione della misura e definisce nel dettaglio le modalità di utilizzo del beneficio. Ecco cosa sapere

Quello che devi sapere

A chi è rivolto il bonus per le assunzioni stabili

L’esonero contributivo è pensato per i datori di lavoro privati che hanno effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Condizione fondamentale è che l’attività lavorativa si svolga in una sede o unità produttiva situata all’interno della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno.

 

Per approfondire: Zes Unica 2025, pubblicati crediti d'imposta e percentuali: le novità

Le regioni interessate dalla ZES unica

Rientrano nell’ambito territoriale dell’agevolazione le seguenti regioni del Sud Italia:

  • Abruzzo
  • Basilicata
  • Calabria
  • Campania
  • Molise
  • Puglia
  • Sardegna
  • Sicilia

A queste si sono aggiunte, per effetto della legge n. 171/2025, anche Marche e Umbria. Tuttavia, per tali territori il beneficio è riconoscibile esclusivamente per le assunzioni effettuate a partire dal 20 novembre 2025.

 

Per approfondire: Zes, cos'è la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno e quali regioni ne fanno parte

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Soggetti ammessi ed esclusioni

Possono accedere all’incentivo tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli operanti nel comparto agricolo. Restano invece esclusi sia la pubblica amministrazione sia i rapporti di lavoro domestico. Un ulteriore vincolo riguarda la dimensione aziendale: nel mese dell’assunzione, l’organico non deve superare le 10 unità, calcolate al netto dei lavoratori assunti con l’agevolazione.

Quanto vale l’esonero e per quanto tempo

Il beneficio consiste nell’azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei premi INAIL. L’importo massimo riconoscibile è pari a 650 euro al mese per ciascun lavoratore e la durata dell’esonero può arrivare fino a 24 mesi.

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Tipologie contrattuali ammesse

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per assunzioni:

  • con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • riferite a personale non dirigente;
  • effettuate nel periodo agevolato previsto dalla norma.

Non sono agevolabili i rapporti di apprendistato, il lavoro intermittente e quello domestico. Al contrario, l’esonero può essere applicato anche ai contratti part-time, con riduzione proporzionale del massimale, nonché alle assunzioni a tempo indeterminato per somministrazione, considerando però la sede e i requisiti dell’impresa utilizzatrice.

Requisiti richiesti ai lavoratori

I lavoratori assunti devono aver compiuto 35 anni e trovarsi in uno stato di disoccupazione da almeno 24 mesi al momento della prima assunzione incentivata. È inoltre possibile sfruttare la quota residua dell’esonero nel caso in cui il lavoratore venga riassunto da un nuovo datore, qualora il beneficio non sia stato interamente utilizzato.

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Come presentare la domanda all’INPS

L’istanza deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), accessibile dal sito dell’Istituto. Tra le informazioni richieste figurano:

  • i dati identificativi dell’azienda e il numero di dipendenti nel mese di assunzione;
  • le informazioni anagrafiche del lavoratore e la dichiarazione relativa allo stato di disoccupazione;
  • la tipologia di contratto e l’orario di lavoro;
  • la retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale;
  • la regione e la provincia in cui si svolge l’attività lavorativa.

Utilizzo dell’esonero nei flussi Uniemens

Una volta ottenuta l’autorizzazione, il datore di lavoro potrà iniziare a utilizzare l’esonero a partire dalla competenza di febbraio 2026. A tal fine, l’INPS ha introdotto il codice causale “EZES”, da indicare nei flussi Uniemens mediante i codici L619 per il periodo corrente e L620 per il recupero degli arretrati.

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Recupero delle mensilità pregresse e vincoli finali

Le quote arretrate maturate tra settembre 2024 e gennaio 2026 potranno essere recuperate esclusivamente nei flussi Uniemens relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2026. Rimangono fermi gli obblighi di regolarità contributiva (DURC), il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 31 del DLgs n. 150/2015 e il divieto di cumulo con altri esoneri contributivi a carico del datore di lavoro, salvo le specifiche compatibilità espressamente previste dalla normativa.

La proroga crediti della Zes unica

Con i provvedimenti emanati a fine gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le regole operative per l’accesso al credito d’imposta ZES unica, recependo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. L’incentivo per gli investimenti nelle aree agevolate è stato prorogato anche per il triennio 2026-2028 ed esteso alle zone assistite di Marche e Umbria, affiancandole ai territori già ricompresi nella ZES del Mezzogiorno. Le risorse disponibili sono state definite in 2,3 miliardi di euro per il 2026, un miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028. Per accedere al beneficio, le imprese devono trasmettere una comunicazione iniziale entro la finestra 31 marzo-30 maggio dell’anno di riferimento e una comunicazione integrativa obbligatoria, da inviare a gennaio dell’anno successivo, attestando l’effettiva realizzazione degli investimenti. È inoltre previsto un credito aggiuntivo del 14,6189% per i soggetti che hanno presentato correttamente la comunicazione integrativa nel 2025, purché non beneficiari del bonus Transizione 5.0.

 

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