La misura, prevista dalla legge di Bilancio, sostiene le imprese che hanno realizzato investimenti in beni strumentali per strutture produttivennelle regioni del Sud entro il 15 novembre. L’importo massimo per ciascuna azienda beneficiaria è stato fissato al 60%
L'Agenzia delle entrate ha emanato un provvedimento con la percentuale definitiva del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale (Zes) unica del Mezzogiorno. La misura, prevista dalla legge di Bilancio, sostiene le imprese che hanno realizzato investimenti in beni strumentali per strutture produttive site nelle regioni del Sud entro il 15 novembre 2025. L’importo massimo del beneficio per ciascuna azienda beneficiaria è stato fissato al 60,3811% del credito risultante dalla comunicazione integrativa presentata all’Agenzia entro il 2 dicembre 2025. La determinazione è conseguenza del rapporto tra le risorse stanziate, pari a 2,2 miliardi di euro, e il totale dei crediti richiesti dalle imprese, ammontante a oltre 3,64 miliardi di euro. In altri termini, ad esempio, nelle aree in cui il contributo richiesto era il 60% per le piccole, il 50% per le medie e il 40% per le grandi, le imprese si sono viste riconoscere il 36,2% (piccole imprese), il 30,1% (medie imprese) e il 24,15% (grandi imprese). Percentuali che sono ancora più basse del vecchio credito di imposta in vigore ante Zes. Il ministero delle Imprese e del made in Italy e le regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-Zes unica renderanno nota entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, nel caso ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure e dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l’entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura.