Acquisti online, nuova direttiva europea sulla risoluzione delle controversie: cosa cambia

Economia
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Introduzione

La risoluzione alternativa delle controversie in merito agli acquisti online entra in una nuova fase, più snella, inclusiva e in linea con l’evoluzione del mondo digitale, anche grazie all’integrazione di strumenti di intelligenza artificiale. È questo l’obiettivo della direttiva europea 2025/2647, che aggiorna e rivede il quadro normativo fissato nel 2013: ecco cosa sapere.

Quello che devi sapere

L’ingresso nell’era digitale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il provvedimento interviene anche su altre direttive collegate (2015/2302, 2019/2161 e 2020/1828), dopo l’abbandono della piattaforma europea Odr per la gestione delle liti online.

 

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Aumentano le controversie per gli acquisti online

La revisione normativa nasce dalla constatazione di un aumento significativo delle controversie, soprattutto oltre i confini nazionali, legato alla crescita degli acquisti via Internet. I dati del quadro europeo di valutazione dei consumatori mostrano che un quarto degli utenti incontra problemi tali da giustificare un reclamo, ma molti rinunciano ad agire formalmente a causa dei costi e delle complessità amministrative, che diventano ancora più gravose nelle dispute transfrontaliere. Da qui la scelta dell’Unione di rendere più agevole il ricorso a strumenti extragiudiziali, riducendo la dipendenza dai tribunali nazionali.

 

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Decisioni automatizzate e garanzie per i consumatori

Tra gli elementi centrali della riforma figura il rafforzamento dei meccanismi automatizzati a supporto delle decisioni nelle procedure Adr (sigla che sta per Alternative Dispute Resolution, risoluzione alternativa delle controversie). L’uso di tali strumenti, tuttavia, è subordinato a precise tutele: le parti devono essere informate in anticipo e viene salvaguardato il diritto dei consumatori a chiedere che l’esito della procedura sia riesaminato da una persona fisica appartenente all’organismo Adr, in coerenza con i criteri stabiliti dall’articolo 6 della direttiva.

Ambito di applicazione più ampio

La nuova disciplina estende il raggio d’azione dell’Adr: le procedure alternative potranno essere utilizzate non solo per controversie interne o transfrontaliere, ma anche nei confronti di professionisti stabiliti in Paesi terzi, purché il consumatore risieda nell’Unione europea. L’applicazione copre inoltre le obbligazioni che sorgono prima e dopo la stipula del contratto, ampliando la tutela lungo l’intero ciclo del rapporto commerciale.

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Digitale e dati personali al centro delle nuove regole

Particolare attenzione è riservata ai servizi digitali e ai contenuti forniti senza supporto materiale. La direttiva si applicherà anche quando il consumatore, in cambio di contenuti o servizi digitali, mette a disposizione i propri dati personali. Un passaggio che riconosce il valore economico dei dati e la loro centralità nei modelli di business contemporanei.

Il coinvolgimento dei professionisti e le tempistiche

Agli Stati membri viene richiesto di adottare politiche mirate per incentivare l’adesione dei professionisti alle procedure Adr, soprattutto nei comparti dove i reclami sono più frequenti, come il trasporto e il turismo. L’obiettivo è aumentare l’effettiva partecipazione degli operatori economici. La regola generale è che il professionista dovrà comunicare la propria adesione alla procedura entro 20 giorni lavorativi dal contatto da parte di un organismo Adr. Solo in situazioni particolarmente complesse o eccezionali il termine potrà essere esteso fino a 30 giorni. In assenza di risposta, il silenzio equivarrà normalmente a un rifiuto, fermo restando che spetterà ai singoli Stati stabilire le conseguenze di tale comportamento.

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Gestione collettiva delle controversie

La direttiva introduce un ricorso più ampio al raggruppamento dei casi, una soluzione pensata per affrontare volumi elevati di controversie simili e accelerarne la definizione, come accaduto in passato con le cancellazioni di voli durante la pandemia. In queste ipotesi, resta comunque obbligatorio informare adeguatamente i consumatori coinvolti.

Più trasparenza e scadenze di recepimento

Viene rafforzato anche l’obbligo di trasparenza: i professionisti dovranno fornire informazioni chiare sui sistemi Adr attraverso i propri siti web. Infine, gli Stati membri avranno tempo fino al 20 marzo 2028 per recepire la nuova direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali.

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I dati sugli acquisti online

Ma come sono andati gli acquisti online nell’ultimo periodo? Secondo gli ultimi dati Eurostat riferiti al 2024, il 53,6% degli italiani ha realizzato un acquisto online di beni o servizi. Tra i 27 Paesi dell'Ue, solo la Bulgaria presenta una quota di persone sul totale nazionale (49,8%) inferiore alla nostra. La media europea ha toccato il 71,8%, con punte del 90,8% in Danimarca, del 94% nei Paesi Bassi e del 94,7% in Irlanda. Rispetto a 10 anni prima, la variazione in Italia è stata del +31,3%, contro una media Ue a 27 del +25,6%. Come scrive la Cgia, l'Italia è ancora nelle posizioni di coda della graduatoria europea, ma sta recuperando e nel medio/lungo periodo e si appresta ad avvicinarsi ai Paesi europei che presentano una maggiore propensione a eseguire gli acquisti attraverso il commercio elettronico.

 

Per approfondire: Acquisti online in netta crescita ma i negozi tengono: i dati della Cgia

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