Responsabilità sanitaria, dal 16 marzo scatta l’obbligo di assicurazione: cosa sapere
EconomiaIntroduzione
A quasi un decennio dall’approvazione della legge Gelli-Bianco, la disciplina sulla responsabilità professionale in ambito sanitario esce finalmente dalla fase interlocutoria e diventa pienamente operativa. Il passaggio chiave è fissato per il 16 marzo 2026, data a partire dalla quale trovano concreta applicazione le disposizioni attuative che rendono effettivi i principi introdotti nel 2017. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
L’entrata in vigore
Il cuore della riforma è rappresentato dall’obbligo di copertura del rischio da responsabilità sanitaria. A partire dalla scadenza fissata dal decreto attuativo del dicembre 2023, strutture sanitarie e professionisti sono chiamati a dotarsi di una polizza assicurativa oppure di strumenti alternativi equivalenti, purché costruiti secondo criteri rigorosi. In assenza di tali presidi, il rischio clinico non può più essere considerato adeguatamente governato.
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La bozza teorica e la resa pratica
Il motivo per cui questa fase viene considerata decisiva risiede nel fatto che la legge originaria aveva delineato soltanto l’impianto teorico del sistema. Le regole operative, necessarie per stabilire come devono funzionare le coperture, quali requisiti sono richiesti per l’auto ritenzione del rischio e come valutare la solidità dei modelli adottati, sono state definite solo successivamente. Senza questo secondo livello normativo, la riforma sarebbe rimasta in larga parte inattuata.
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Ridurre il fenomeno del contenzioso sanitario
Come spiega l'avvocato Maurizio Hazan al Corriere della Sera, alla base dell’intervento legislativo vi è la volontà di affrontare in modo sistemico il fenomeno del contenzioso sanitario, che non produce solo costi economici ma anche ricadute profonde sul rapporto di fiducia tra medico e paziente. Il clima di conflittualità alimenta comportamenti difensivi: da un lato la rinuncia ad affrontare situazioni cliniche complesse, dall’altro l’eccesso di prescrizioni e accertamenti finalizzati più a tutelare la posizione del sanitario che la qualità dell’assistenza.
Cosa cambia per i medici
Per i medici che operano all’interno delle strutture ospedaliere, il nuovo assetto comporta una redistribuzione delle responsabilità. La struttura diventa il principale soggetto chiamato a rispondere delle richieste risarcitorie, mentre il professionista dipendente beneficia di un perimetro di tutela più ampio. L’eventuale azione di rivalsa è circoscritta ai casi di dolo o colpa grave e soggetta a limiti economici predeterminati.
Cosa cambia per i pazienti
Sul fronte dei pazienti, l’impatto non è immediato né visibile nella pratica quotidiana delle cure, spiega spiega l'avvocato Hazan al Corriere della Sera. Ciò che cambia è la certezza di una tutela effettiva: in caso di evento avverso, il danneggiato può contare su un soggetto solvibile, che sia un assicuratore o la stessa struttura sanitaria. Il modello si avvicina a quello già noto in altri ambiti di responsabilità civile, pensato per garantire non solo chi esercita l’attività, ma soprattutto chi subisce il danno.
Cosa cambia per le strutture sanitarie
Una delle questioni più delicate riguarda il peso che la riforma fa ricadere sulle strutture sanitarie. In parte il baricentro della responsabilità si sposta effettivamente su di esse, ma l’intento non è quello di redistribuire il contenzioso, bensì di ridurne complessivamente l’estensione. Perché ciò avvenga, è necessario che il sistema poggi su due elementi inseparabili: una gestione reale e continua del rischio clinico e strumenti finanziari adeguati a sostenere eventuali risarcimenti, conclude l'avvocato Maurizio Hazan nella sua intervista.
La proroga
In attesa dell’entrata in vigore, il decreto Milleproroghe in via di attuazione ha previsto il differimento al 31 dicembre 2026 della norma che circoscrive la responsabilità penale dei professionisti della salute ai soli casi di colpa grave. La misura continua ad applicarsi ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose quando il fatto avviene nello svolgimento dell’attività sanitaria e in un contesto caratterizzato da gravi carenze di personale. L’obiettivo è evitare che, in condizioni organizzative critiche, la risposta penale colpisca comportamenti non connotati da negligenza grave.
Gli altri rinvii
Il decreto Milleproroghe, che quest’anno si presenta con una struttura più contenuta, include comunque numerosi interventi in ambito sanitario. Tra questi figura la conferma, per un ulteriore anno, della deroga al regime di incompatibilità per i professionisti dipendenti del Servizio sanitario nazionale. Viene inoltre estesa la possibilità di assumere a tempo determinato i medici in formazione specialistica già a partire dal penultimo anno del percorso. Altri rinvii riguardano la riforma della non autosufficienza. Slittano a settembre alcune tappe fondamentali, come la definizione dei criteri per stabilire le priorità di accesso ai servizi e l’organizzazione delle unità di valutazione multidimensionale chiamate ad accertare le condizioni di non autosufficienza e a predisporre i piani assistenziali personalizzati. Il differimento mira a concedere più tempo per la messa a punto di un sistema complesso e articolato. Un ulteriore rinvio interessa infine l’ambito dell’assistenza sociale. L’attività istruttoria necessaria alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni viene prorogata di un anno, con la nuova scadenza fissata al 31 dicembre 2026.
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