Rottamazione quinquies, tasso rate scende al 3%: ecco chi può aderire e come funziona

Economia
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Introduzione

Cambia assetto la nuova definizione agevolata dei debiti fiscali, che trova ora collocazione formale all’interno della Finanziaria grazie al disco verde arrivato dalla Commissione Bilancio di Palazzo Madama il 20 dicembre. Nel corso dell’iter parlamentare, il provvedimento è stato ritoccato in modo significativo rispetto alla versione iniziale

Quello che devi sapere

Cos’è la rottamazione quinquies

La rottamazione quinquies è il quinto capitolo della lunga serie di definizioni agevolate varate nel tempo per affrontare il nodo dei crediti fiscali non riscossi. Anche in questa nuova formulazione, la finalità è offrire a cittadini e imprese uno strumento per sanare pendenze tributarie e previdenziali già affidate alla riscossione, versando esclusivamente il capitale originario, cioè imposte e contributi, con l’azzeramento delle penalità accessorie e degli interessi maturati per il ritardo. Il meccanismo prevede inoltre la facoltà di suddividere l’importo complessivo in più rate, rendendo l’esborso più sostenibile nel tempo. 

 

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Chi potrà aderire e chi è invece escluso

La misura è destinata ai soggetti con pendenze affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione riferite a tributi, contributi previdenziali e ad alcune tipologie di sanzioni, purché rientrino negli intervalli temporali individuati dalla normativa. In concreto, potranno accedere alla definizione agevolata i debiti maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti da imposte dichiarate ma non corrisposte e da altri importi iscritti a ruolo. Sono ammessi solo coloro che hanno presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi, mentre restano esclusi i soggetti totalmente inadempienti sul piano dichiarativo. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l’ammontare definitivo dovuto e il calendario delle scadenze.

 

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Le modalità

Per accedere alla definizione agevolata, il soggetto interessato deve comunicare all’agente della riscossione la propria intenzione di aderire entro il 30 aprile 2026, presentando una specifica istanza attraverso canali esclusivamente digitali.

 

Le istruzioni operative e la modulistica necessaria saranno rese disponibili sul sito ufficiale dell’ente di riscossione entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge.

 

Nella domanda il contribuente è chiamato a indicare anche il numero di versamenti con cui intende saldare il debito, nel rispetto del tetto massimo di rate previsto dalla disciplina, ancora in fase di definizione. L’istanza deve inoltre riportare l’eventuale esistenza di contenziosi in corso relativi ai carichi inclusi, accompagnata dall’impegno formale a rinunciare alle azioni giudiziarie avviate. Questi procedimenti vengono sospesi dal giudice una volta depositata copia della dichiarazione, nelle more del pagamento della prima o dell’unica rata.

 

Ai fini della chiusura dei giudizi pendenti, la definizione si considera perfezionata con il versamento iniziale o con il saldo in un’unica soluzione. A quel punto il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del processo, su richiesta del debitore, dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, se parte in causa, oppure dell’ente creditore, previa presentazione della domanda di adesione, della comunicazione formale prevista dalla norma e della prova dell’avvenuto pagamento. La cessazione del giudizio rende inefficaci le sentenze di merito e gli altri provvedimenti adottati nel corso del procedimento che non siano diventati definitivi.

La scansione delle rate

Il calendario dei versamenti è strutturato su un arco temporale molto ampio e prevede una scansione precisa delle scadenze. L’avvio è fissato nell’estate del 2026, con il primo pagamento da effettuare entro il 31 luglio, seguito da un secondo appuntamento a fine settembre e da un terzo entro la fine di novembre dello stesso anno. A partire dal 2027 e fino al 2034 il rimborso prosegue con sei appuntamenti annuali, collocati regolarmente alla conclusione dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, mentre la fase finale del piano si completa nel 2035 con tre ultime rate concentrate tra gennaio e maggio. 

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L’interesse calmierato

Per chi opta per la dilazione, sulle somme oggetto di definizione si applica un interesse calmierato, pari al 3%, che decorre dal 1° agosto 2026 sulle rate successive alla prima. Il meccanismo di pagamento è inoltre vincolato ad alcune regole operative: ciascun versamento non può essere inferiore a 100 euro e il mancato rispetto di due scadenze, anche se non consecutive, comporta la decadenza automatica dai benefici della sanatoria.

Le modifiche in Aula

Uno degli aspetti più rilevanti emersi durante l’iter di approvazione riguarda l’onere finanziario legato alla dilazione dei pagamenti. Nella versione iniziale del disegno di Legge di bilancio, il costo degli interessi sulle rate era stato fissato al 4%, una soglia giudicata troppo pesante soprattutto per nuclei familiari e aziende in difficoltà economica.

 

Nel confronto parlamentare, la Lega aveva spinto per un abbattimento fino al 2%, mentre l’esecutivo ha poi individuato una soluzione intermedia al 3%. Il meccanismo consente ai contribuenti di scegliere se saldare il debito in un’unica soluzione oppure di distribuirlo in più versamenti nel tempo, beneficiando della riduzione degli interessi prevista dalla nuova impostazione.

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Le critiche della Corte dei conti

Sulla rottamazione delle cartelle, prevista dalla Manovra 2026, è arrivata la critica della Corte dei conti. “La rottamazione favorisce chi è stato inadempiente rispetto ai contribuenti che hanno pagato regolarmente”, ha detto la magistratura contabile durante l’audizione in Senato dello scorso 6 novembre. Poi la Corte dei conti, nella stessa udizione, ha aggiunto: “La prospettiva di future rottamazioni può ridurre l’incentivo a pagare regolarmente, generando un comportamento opportunistico con minori pagamenti e quindi future perdite di gettito”. Il rischio per lo Stato, quindi, è quello di recuperare soldi con le sanatorie ma di perderli dall’altra parte sul gettito.

 

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