Infortunio sul lavoro durante smart working, copertura e risarcimento: cosa sapere

Economia
©Ansa

Introduzione

Inciampa e si rompe una caviglia a casa, alzandosi durante un videocollegamento in smart working, e il tribunale riconosce la circostanza come infortunio sul lavoro, ammettendola al risarcimento delle spese sanitarie. La sentenza, prima in Italia sul tema, è stata pronunciata dal Giudice del Lavoro di Padova in favore di una donna di 60 anni, dipendente del Dipartimento giuridico dell'Università. Che risvolti può avere?

Quello che devi sapere

Il fatto

Il pronunciamento risale all'8 maggio scorso ed è stato reso noto in questi giorni dal sindacato Fgu Gilda Unams, al quale la donna è iscritta e al quale ha richiesto l'assistenza legale. L'incidente risale all'8 aprile 2022, quando la donna era caduta in casa in una pausa di una call, procurandosi la frattura della caviglia in due punti, con ricovero in ospedale e intervento chirurgico.

 

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Il caso con l’Inail

L'ospedale aveva indicato a referto 137 giorni di inabilità al lavoro. In un primo momento l'Inail aveva escluso la natura dell'incidente come infortunio sul lavoro, dopo averlo peraltro riconosciuto come indennizzabile in un primo momento. La lavoratrice si era vista costretta a pagarsi le spese mediche private, le medicazioni e il noleggio della sedia a rotelle. Insieme al sindacato ha quindi presentato un'altra istanza all'Inail per il ristoro dei soldi spesi, respinta, e infine al Giudice del lavoro di Padova.

 

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Il processo

Durante il processo l'Istituto ha riconosciuto l'incidente come infortunio sul lavoro, ma ha ribadito il rifiuto a rifondere le spese mediche private. Il giudice ha invece imposto di rimborsare tutto, per la particolarità del caso e la "non celerità" delle risposte dell'Istituto.

La legge di riferimento

Come sottolinea l’avvocato Giampiero Falasca su Il Sole 24 Ore, la cornice normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 81 del 2017, provvedimento che ha introdotto per la prima volta nel sistema giuridico italiano una regolamentazione strutturata e complessiva del cosiddetto lavoro agile. In particolare, l’articolo 23 prevede espressamente che il dipendente conservi il diritto alla protezione contro gli infortuni e le patologie di origine professionale anche quando svolge l’attività lavorativa al di fuori dei locali dell’impresa. Alla luce di tale disposizione, lo smart working non può più essere considerato un’area priva di copertura assicurativa, come avveniva in precedenza, poiché l’assicurazione Inail opera anche in queste ipotesi, sebbene nel rispetto di specifici presupposti e condizioni.

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Le condizioni

A questo punto, come sottolinea Falasca, si pongono due condizioni: il primo requisito da verificare è che l’infortunio presenti un collegamento con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Non basta, infatti, che l’episodio si verifichi mentre il dipendente è in servizio: è necessario accertare l’esistenza di un rapporto di causa ed effetto tra la prestazione resa e il danno subito. Così, ad esempio, la relazione può ritenersi sussistente quando il lavoratore si infortuna spostandosi per recuperare documenti utili al lavoro oppure mentre utilizza strumenti funzionali allo svolgimento delle proprie mansioni. Al contrario, qualora l’evento sia determinato da incombenze o iniziative del tutto personali e prive di attinenza con l’attività professionale, la tutela assicurativa può venire meno. Un ulteriore presupposto riguarda l’ambiente scelto per eseguire la prestazione. La normativa richiede che l’attività sia svolta in un luogo adeguato sotto il profilo della sicurezza, individuato dal lavoratore nel rispetto delle istruzioni fornite dal datore di lavoro. Non è previsto che l’azienda effettui verifiche preventive sull’abitazione o sugli spazi utilizzati, ma è suo compito fornire un’informativa scritta che illustri i rischi generali e quelli specificamente connessi al lavoro agile. In tale contesto, al dipendente è richiesto un comportamento collaborativo e responsabile, improntato alla diligenza e all’osservanza delle indicazioni ricevute.

L’infortunio in itinere

Un aspetto ulteriore attiene al cosiddetto infortunio in itinere, che trova riconoscimento anche nell’ambito del lavoro agile, sebbene entro confini più circoscritti. La tutela, infatti, si estende agli spostamenti soltanto quando questi risultino strettamente collegati all’esecuzione della prestazione e rispondano a criteri di ragionevolezza. La disposizione normativa chiarisce che la copertura assicurativa è operante quando la scelta del luogo in cui lavorare sia motivata da esigenze professionali oppure dalla necessità di conciliare i tempi di vita con quelli lavorativi, purché il tragitto effettuato sia coerente con tali finalità.

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L’applicazione del caso

Come evidenzia l'avvocato Falasca, la vicenda esaminata dal tribunale di Padova evidenzia come tali principi non siano ancora di immediata e uniforme applicazione, poiché richiedono una valutazione concreta delle circostanze di volta in volta presenti. Nel caso specifico, il riconoscimento da parte dell’Inail di un’invalidità pari al 9% è derivato dall’accertamento del legame causale tra l’attività lavorativa svolta e la caduta, secondo i criteri ordinari previsti dall’assicurazione obbligatoria. Da questa decisione emerge un’indicazione significativa per i datori di lavoro: è essenziale redigere con precisione l’accordo individuale di smart working e aggiornare con attenzione l’informativa sui rischi, evitando formulazioni generiche e individuando con chiarezza le caratteristiche degli spazi nei quali la prestazione può essere resa all’esterno dell’azienda. Un’intesa ben strutturata rafforza anche la posizione del lavoratore, che acquisisce maggiore consapevolezza dell’esistenza della copertura al ricorrere delle condizioni previste. Si tratta di un passaggio evolutivo necessario, poiché l’obbligo di tutela dell’integrità psicofisica del dipendente non può subire limitazioni legate al luogo di svolgimento dell’attività, a condizione che l’evento dannoso sia riconducibile al lavoro.

 

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