Manovra 2026, sarà possibile usufruire del congedo parentale fino ai 14 anni del figlio
EconomiaLa bozza della Legge di Bilancio estende di due anni il limite di tempo entro cui poter godere del periodo di astensione dal lavoro. Si tratta di 10 mesi complessivi, contando quindi entrambi i genitori, coperti con l'80% dello stipendio per i primi tre mesi e poi al 30%
Si rafforza il congedo parentale. Nel testo della bozza della Legge di Bilancio 2026 viene esteso il limite di tempo entro cui entrambi i genitori, lavoratori dipendenti, possono richiederlo: al momento si può fare fino al 12esimo anno del figlio, mentre dal prossimo anno sarà possibile farlo fino al 14esimo. L’ampliamento dell’istituto è una delle misure principali pensate dal governo come supporto alla natalità e alla famiglia, che includono anche un potenziamento del bonus mamme lavoratrici, un congedo per malattia dei figli più lungo, la decontribuzione totale per i datori di lavoro che assumono madri con almeno tre figli, una spinta ai contratti part time e un aiuto ai genitori separati.
Come funziona il congedo parentale
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura dei bambini (anche adottivi o in affidamento) nei loro primi anni di vita. Spetta per un periodo complessivo di 10 mesi, quindi calcolando cumulativamente sia il tempo usufruito da entrambi i genitori, elevabili a undici, ma solo se il padre si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.
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L’importo del congedo parentale
Nel periodo di congedo parentale, ai genitori lavoratori dipendenti spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera (di cui tre mesi indennizzabili all'80%, se fruiti nei primi sei anni di vita del figlio e se è finito il periodo di congedo obbligatorio dal 31 dicembre 2024), calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo. I mesi in congedo restano validi sia ai fini dell’anzianità di servizio che per il calcolo dei contributi figurativi.