Introduzione
L’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di accesso al cosiddetto bonus agricoltori, credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola da parte degli imprenditori agricoli di età superiore a 18 anni e sotto i 41 anni. Le regole sono contenute in un provvedimento dello scorso 24 luglio. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Quello che devi sapere
Bonus agricoltori under 41, fino a 2.500 euro di benefici fiscali
Il bonus consiste in un beneficio fiscale pari dell’80% valido per le spese sostenute durante il corso del 2024, solo ed esclusivamente se documentate (e quindi sostenute tramite conti correnti intestati al beneficiario e con modalità di pagamento che ne permettano l’immediata riconducibilità a fatture o ricevute). L’importo può arrivare fino a un massimo di 2.500 euro.
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La scadenza per usufruire del bonus
La finestra di tempo per poter accedere al bonus si aprirà il prossimo 25 agosto e durerà fino al 24 settembre. Tutto andrà fatto in via telematica, facendo riferimento al modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. È lì che bisogna indicare l’ammontare esatto delle spese sostenute, insieme al calcolo del credito spettante.
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I requisiti
Guardando nello specifico ai requisiti richiesti per ottenere il bonus:
- I richiedenti devono avere compiuto almeno 18 anni ma non avere ancora raggiunto i 41 alla data del sostenimento delle spese comunicate;
- I richiedenti devono avere iniziato l’attività imprenditoriale agricola a decorrere dal 1°gennaio 2021;
- Sono ammessi al bonus solamente coloro che svolgono attività con codice ATECO 2025 che inizia con le cifre “01”.
Quali spese sono ammesse
Essenzialmente, come ricorda il Fisco, le tipologie di spese ammesse per il credito d’imposta sono di due tipi. Si tratta di:
- Quelle per l’acquisizione di competenze (quindi corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, purché attinenti alla gestione dell’azienda agricola);
- Quelle sostenute per i viaggi oppure per i soggiorni legati alle attività di cui sopra, ma solo fino a un importo massimo del 50% dei costi agevolabili.
L’Iva, si precisa, rientra nell’ambito dell’agevolazione solamente quando non è recuperabile in altro modo e rimane dunque a carico del richiedente.
Le comunicazioni sostitutive, rinuncia e altre modifiche
Entro la stessa finestra di tempo in cui si può fare richiesta per ottenere il credito è anche possibile inviare una nuova comunicazione, in sostituzione di quella precedente già inoltrata, così come presentare la rinuncia integrale al credito di imposta già comunicato.
Le comunicazioni scartate dal sistema telematico
L’Agenzia delle Entrate spiega che, nel caso in cui il sistema telematico abbia scartato una comunicazione inviata tra il 20 e il 24 settembre, la richiesta risulterà comunque valida se ritrasmessa entro e non oltre il 29 settembre. Non sarà però così in tutti i casi. Se ad esempio il servizio digitale ha scartato il file nella sua interezza – può succedere per un codice di autenticazione non riconosciuto, un codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file o un file non elaborabile - non sarà possibile ripresentare la comunicazione oltre la giornata del 24 settembre.
Come fare richiesta per il bonus
La comunicazione con cui si richiede il bonus, come detto, va inviata utilizzando il servizio telematico dell’Agenzia. Può farlo il potenziale beneficiario personalmente, ma anche un soggetto da lui incaricato alla trasmissione. Il software a cui fare riferimento è quello denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”, che si trova (a uso gratuitato) sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Come (e quando) utilizzare il credito d’imposta
Il credito d’imposta, una volta riconosciuto dal Fisco, potrà essere utilizzato a partire dal terzo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento con le specifiche della percentuale accordata, comunque tenendo in considerazione i limiti di spesa massimi e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato il riconoscimento del credito di imposta. Il credito non è utilizzabile, altresì, prima della data di conclusione del corso di formazione. Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, la compensazione è fruibile tramite modello F24, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, da inoltrare ancora una volta solamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. Il codice tributo di riferimento sarà reso noto con una specifica risoluzione della stessa Agenzia delle Entrate.
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Bonus agricoltori e aiuti di Stato
Il bonus è cumulabile con altri aiuti di Stato, ma solo se questi coprono spese diverse e comunque non diventerebbero un doppio finanziamento. Il portale informativo dell’Agenzia, Fisco Oggi, precisa poi che il cumulo non deve portare “al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati in caso di altri aiuti di Stato concessi o richiesti in relazione alle stesse tipologie di spese, nonché a causa del superamento del limite massimo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica”.
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