Fringe benefit, come vanno tassate le auto aziendali? Cosa dice l’Agenzia delle Entrate
EconomiaIntroduzione
Un veicolo aziendale ordinato e concesso a uso promiscuo con contratto stipulato entro il 31 dicembre 2024, ma assegnato al dipendente in data successiva al 30 giugno 2025, dovrà essere tassato come fringe benefit sul ''valore normale'' al netto dell'utilizzo aziendale. A dichiararlo è l’Agenzia delle Entrate: ecco cosa sapere
Quello che devi sapere
La risposta del Fisco
Il Fisco, con la risposta n.192 del 22 luglio 2025, ha risposto a una società che voleva sapere se, in seguito alla nuova disciplina sul calcolo dei fringe benefit per i veicoli aziendali ad uso promiscuo, che ha previsto nuove percentuali per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 (legge di Bilancio 2025), bisogna applicare la normativa vigente al momento della stipula, anche se la consegna del veicolo al dipendente avviene dopo il 1° gennaio 2025
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Cosa sono i fringe benefit
A questo proposito è utile ricordare cosa sono i fringe benefit: definiti dall’articolo 2099 del Codice civile, sono intesi come parte della retribuzione "con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura". Sono perciò beni e servizi aggiuntivi o integrativi (assegnati senza vincoli, oppure concordati dai contratti) con cui il datore di lavoro punta a incentivare e fidelizzare i dipendenti
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L’allineamento alla normativa
La risposta del Fisco si allinea a quanto già chiarito con la circolare n.10, con la quale l’Agenzia ha illustrato le norme fiscali relative ai veicoli concessi come fringe benefit. Dal 1° gennaio 2025, infatti, si applicano nuove soglie e percentuali differenziate che favoriscono i veicoli a minore impatto ambientale. Nel dettaglio, la legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 48, della legge n. 207/2024) ha previsto che per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, “si assume il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Suddetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin”
Il regime transitorio previsto dal decreto “Bollette”
La norma, quindi, è intervenuta sull’articolo 51, comma 4, lettera a del Tuir che, in deroga al principio di tassazione basato sul valore normale, aveva previsto un criterio forfettario per il regime fiscale di auto, moto e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Il decreto “Bollette” ha poi aggiunto un regime transitorio, prevedendo con un successivo comma 48bis che “per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025” si applica il regime di tassazione previgente indicato nell'articolo 51, comma 4, lettera a del Tuir
L’importanza della data di consegna
A questo proposito, con la circolare n. 10/2025, l’Agenzia ha evidenziato la rilevanza della data di consegna del veicolo al dipendente. In base al quadro normativo delineato, l’Agenzia rileva che, nel caso in esame, il contratto di assegnazione risulta stipulato il 27 dicembre 2024 e la consegna del veicolo, come richiesto dal cliente, è prevista non prima del 1° luglio 2025. In questi casi, quindi, non si rientra nel regime transitorio del comma 48bis, quindi con l’applicazione previgente, in quanto l'immatricolazione e la consegna non avvengono entro il 31 dicembre 2024. E non trova applicazione la nuova disciplina della legge di Bilancio 2025, in quanto i requisiti previsti sempre alla lettera a del comma 4 dell'articolo 51 del Tuir, cioè sottoscrizione del contratto, immatricolazione e consegna, non si verificano tutti nel 2025
I casi esclusi
La circolare n. 10/2025 evidenzia che ai casi esclusi sia dal regime transitorio sia dalla disciplina delle legge di Bilancio 2025 deve applicarsi il criterio generale secondo cui la valutazione economica dei valori percepiti dal dipendente, nell'ambito del rapporto di lavoro, avviene applicando le disposizioni sulla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9 del Tuir, per la sola parte riferibile all'uso privato del veicolo, ossia la regola stabilita dall’articolo 51, comma 3, primo periodo, del Tuir
L’esempio
Proprio la circolare fa l’esempio di veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025. La società in esame quindi, nel caso di veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 ma assegnati dopo il 30 giugno 2025, dovrà applicare il criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul ''valore normale'' al netto dell'utilizzo aziendale
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