Controlli fiscali, arriva tregua estiva: ad agosto stop avvisi e lettere Agenzia Entrate
EconomiaIntroduzione
Come ogni anno, nel mese di agosto c'è un periodo di pausa nell’invio di avvisi bonari e lettere di compliance. Non ci saranno comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate dal primo al 31 agosto (per altre tipologie fino al 4 settembre), come conseguenza della norma introdotta nell’ambito della riforma fiscale che interrompe le ordinarie attività degli uffici. Attenzione però perché la pausa non sarà globale ed è possibile l’avvio degli ordinari controlli fiscali nei casi d’urgenza.
Quello che devi sapere
Quali sono gli atti stoppati
Lo stop per il mese di agosto dell'Agenzia delle Entrate riguarda in particolare la possibilità di inviare ai contribuenti avvisi bonari, lettere di compliance e altre comunicazioni di controllo non urgenti per la norma introdotta dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 1/2024, che ha potenziato gli effetti della sospensione feriale degli adempimenti nel periodo delle vacanze estive. Lo stesso stop è presente poi anche nel mese di dicembre.
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Quali sono gli avvisi bonari stoppati ad agosto
Ma cosa si intende per avvisi bonari? Si tratta di quelle comunicazioni inviate dal Fisco per segnalare al contribuente eventuali anomalie o irregolarità nei versamenti delle imposte dichiarate e che permettono la correzione prima dell'avvio di procedure più gravose, come ad esempio l'iscrizione a ruolo e la cartella esattoriale. Gli avvisi bonari stoppati nel corso del mese di agosto sono i seguenti:
- le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54- bis del DPR n. 633 del 1972;
- le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973;
- le comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004;
- le lettere di invito per l’adempimento spontaneo (note anche come lettere di compliance), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
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Sospese le richieste documentali
Lo stop riguarda anche le richieste ai contribuenti di documenti e informazioni da parte del Fisco, come prevede specificamente l'art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. 223/2006, che sottolinea come “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”. Questa sospensione implica che i termini non decorrono durante questo periodo e riprenderanno il 5 settembre. Le richieste con scadenza tra il 1º agosto e il 4 settembre 2025 avranno il termine sospeso e riprenderanno dal 5 settembre
Chi non riceverà avvisi
La sospensione dei termini riguarda i contribuenti che sono già impegnati con la presentazione di dichiarazioni fiscali, i pagamenti delle imposte o l'adempimento di altre obbligazioni tributarie. Tra i beneficiari ci sono:
- imprese e professionisti (con scadenze programmate ad agosto);
- lavoratori autonomi e dipendenti (che non devono procedere con il pagamento di imposte nel mese in corso);
- contribuenti che hanno debiti con il Fisco (la sospensione permette di dilazionare i pagamenti, rendendo più facile la gestione del flusso di cassa).
La sospensione consente a questi soggetti di ottenere una pausa temporanea senza incorrere in sanzioni o interessi aggiuntivi, a condizione che si rispettino le nuove scadenze stabilite successivamente
Niente sospensione per l’invio per controlli urgenti e indifferibili
Per gli atti più urgenti e indifferibili non è previsto un periodo di sospensione da parte del Fisco. A spiegarlo è l'Agenzia delle Entrate che, con la Circolare n. 9/E/2024, spiega che le proseguono normalmente le ordinarie attività di controllo fiscale quando c'è ad esempio pericolo per la riscossione (se la mancata notifica compromette i termini di prescrizione), oppure si configura una notizia di reato (art. 331 c.p.p.) o ancora quando il destinatario della missiva sia sottoposto a procedure concorsuali, per la tempestiva insinuazione nel passivo
L’esempio
Come riporta Informazione Fiscale, un esempio che prevede l'attivazione dell'Agenzia delle Entrate anche ad agosto riguarda contribuenti per cui sono imminenti i termini di prescrizione e decadenza, visto che l’interruzione estiva potrebbe compromettere il recupero delle somme dovute dal contribuente. Resta valida la sospensione del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute in caso di controlli del Fisco, operativo fino al 4 settembre. Il termine di 30 giorni, in caso di comunicazioni durante il periodo di sospensione, parte dal 4 settembre, non dalla ricezione dell'atto
Gli altri atti sospesi
Dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno è sospeso anche il termine relativo alle richieste di chiarimenti collegati ad avvisi bonari derivanti dai controlli automatici e dai controlli formali; oltre che avvisi di liquidazione sui redditi a tassazione separata. Se il contribuente ha scelto di ricevere l’avviso bonario tramite intermediario, i 60 giorni per la definizione non partono dalla ricezione dell’avviso, ma da 30 giorni dopo che l’intermediario ha ricevuto l’atto. A questo proposito il Decreto Adempimenti ha introdotto due periodi di sospensione annuale per l'invio di alcune comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate che vanno dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre
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