Introduzione
L'Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito e alle soluzioni interpretative proposti dal ministero del Turismo, ha confermato che la tassazione agevolata sulle mance si applica a tutti i lavoratori impiegati presso le strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche se non sono dipendenti diretti delle strutture.
Quello che devi sapere
Nessuna distinzione per contratti
La consulenza giuridica dell'Agenzia precisa che la norma non distingue tra dipendenti diretti della struttura o dipendenti di fornitori esterni. La formula del contratto di somministrazione rappresenta un caso applicativo significativo. Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, infatti, il trasferimento delle mance dalla struttura ospitante al fornitore esterno rappresenta una semplice movimentazione di denaro, priva di rilevanza fiscale. Anche se la struttura raccoglie ed eroga direttamente le mance al lavoratore esterno, gli obblighi fiscali rimangono in capo al datore di lavoro.
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Il sistema di comunicazione
Per assicurare la corretta tassazione, è necessario un sistema di comunicazione tra la struttura che riceve le mance e l'agenzia di somministrazione o il fornitore esterno. Le somme già trattenute dalla struttura a titolo di imposta sostitutiva devono essere trasmesse all'agenzia di somministrazione o al fornitore, che poi si occuperà del versamento all'Agenzia delle Entrate.
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Cosa ha detto l’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme ricevute a titolo di mancia da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato devono essere considerate redditi da lavoro dipendente e, come tali, sono soggette a imposizione fiscale ordinaria. Tuttavia, in presenza delle condizioni previste dall’art. 1, commi da 58 a 62 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), le mance possono godere di un regime agevolato.
I benefici fiscali
Il documento sottolinea che le mance percepite dai lavoratori del settore turistico, ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, in via occasionale da parte della clientela, possono beneficiare di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 5%, fino al limite del 25% del reddito annuo da lavoro dipendente. L’agevolazione si applica se il dipendente ha avuto, nell’anno precedente, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 25.000 euro.
Il tracciamento
L’Agenzia chiarisce inoltre che le somme ricevute a titolo di mancia devono essere comunque tracciate dal datore di lavoro, anche quando l’importo viene percepito direttamente dal lavoratore. Il datore è tenuto ad assolvere agli obblighi di sostituto d’imposta, calcolando e versando l’imposta sostitutiva sulle mance, secondo le modalità operative che dovranno essere regolate in dettaglio Si ribadisce che anche in caso di versamento diretto delle mance da parte del cliente al lavoratore, spetta comunque al datore di lavoro il compito di considerarle nella busta paga, garantendo trasparenza e correttezza ai fini fiscali.
Detassazione mance, i parametri
L’ultima legge di bilancio ha introdotto diverse novità attive dal 1° gennaio. Tra queste le norme per le mance dei lavoratori del settore. Il comma 520, lettera a), modifica l’articolo 1, comma 58, della legge n. 197 del 2022, innalzando dal 25 al 30 per cento il limite previsto del reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, per le relative prestazioni di lavoro, cui applicare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5 per cento.
Cosa dice il testo della manovra
Il comma 58 stabilisce che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento, limite ora innalzato, del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Mance non fanno parte dell’imponibile
Queste somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Il comma 520, lettera b), aumenta a 75 mila euro il limite del reddito di lavoro dipendente cui si applica il regime di tassazione sostitutiva. Quindi il regime di tassazione separata è quello che riguarda le mance, alle condizioni indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore a tale regime di favore. Si dispone, infine, che l’imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto d’imposta.
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