Introduzione
Questa è l'ultima settimana prima dell’acconto Imu che è fissato al 16 giugno. Sono circa 25 milioni gli immobili per i quali, nei prossimi giorni, bisognerà effettuare i pagamenti della prima rata dell’imposta. Ci sono però delle abitazioni che sono escluse: quelle principali, con le loro pertinenze. Coinvolte, invece, le altre tipologie di immobili, a partire dalle seconde case a disposizione (5,8 milioni), in affitto (3,6 milioni) o in comodato gratuito (poco più di 700mila). E poi anche i negozi, gli uffici e studi e capannoni. Ecco tutti i dettagli
Quello che devi sapere
Le variabili da considerare per il calcolo dell’imposta
Se si guardano le cifre, si vede che il versamento Imu da fare entro il 16 vale circa 11 miliardi di euro. Le variabili da considerare per il calcolo dell’imposta sono fondamentalmente due:
- la rendita catastale - da rivalutare e moltiplicare per il coefficiente di rivalutazione -
- e l’aliquota associata dal Comune alla tipologia di immobile tassato.
La rendita da considerare è quella dichiarata al catasto al 1° gennaio 2025. Se la rendita è stata rivista al rialzo, ad esempio per un lavoro agevolato con bonus edilizi di grande impatto, bisogna fare attenzione alle date, verificando da quando è in vigore la rendita aggiornata.
Per approfondire:
Imu 2025, acconto in scadenza il 16 giugno: come si calcola online
L'esempio per il calcolo
Il Sole 24 Ore fa questo esempio sul calcolo: un immobile di tre vani in zona 1 a Milano in categoria A/2 e classe 4 ha una rendita catastale di 836,64 euro, che corrisponde, nell’ipotesi considerata della casa sfitta, a un acconto di 801 euro. Ipotizzando che questo immobile, ristrutturato in modo importante, passi alla classe 5, con una rendita di 976,08 euro, l’acconto sale a 935 euro: vale a dire 134 euro in più, che raddoppieranno con il saldo di fine anno.
Il nuovo prospetto Imu
L’altra variabile è quella delle aliquote. Sull’acconto di quest’anno non incidono le percentuali eventualmente modificate dai Comuni per il 2025. Per la scadenza del 16 giugno continuano a valere le aliquote in vigore nel 2024, con le quali i contribuenti si sono già confrontati con il saldo di dicembre 2024. Le nuove aliquote, nel caso in cui siano state modificate, andranno considerate, invece, nel saldo di dicembre. In questo sistema, però, c’è un ulteriore elemento, diventato pienamente operativo, dopo alcuni rinvii, lo scorso autunno. Si tratta cioè del nuovo prospetto Imu che le amministrazioni devono inviare entro il 14 ottobre al dipartimento Finanze. Chi non effettua questo invio sarà costretto ad applicare le aliquote di base. Quindi, potrebbe accadere che un Comune abbia addirittura modificato in aumento le aliquote per il 2025, ma poi si ritrovi ad applicare delle percentuali più basse al momento del saldo.
Comuni tra aumenti e diminuzioni
Sul sito del dipartimento delle Finanze sono conteggiate oltre 7mila delibere trasmesse per il 2025, da quelle non applicabili per superamento dei termini previsti, agli “errata corrige” per riformulare gli estremi della delibera. In base ai dati elaborati dalla società di software Bluenext, come scrive Il Sole 24 Ore, 884 Comuni hanno comunicato aumenti di aliquote, mentre 554 Comuni hanno comunicato diminuzioni.
Soggetti passivi dell'Imu
Sono soggetti passivi dell’Imu i seguenti:
- proprietario dell’immobile;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
- genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Quando e come si deve l'Imu
L'Imu è dovuta con un unico pagamento oppure in due rate, la prima di acconto e la seconda a saldo.
Per l'Imu 2025:
- il pagamento dell'acconto scade lunedì 16 giugno 2025
- il pagamento del saldo scade martedì 16 dicembre 2025
Riduzioni Imu
Ci sono alcune casistiche, comunque, in cui l'Imu viene ridotta:
- riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
- riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;
- riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato;
- riduzione del 50% dell'imposta per un solo immobilie posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
Per approfondire:
Tari e Imu, pignoramenti e sanzioni per mancato pagamento: novità e cosa sapere