Cartelle fiscali, più rate per pagare i debiti anche senza documentare la crisi

Economia
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Introduzione

La riforma della riscossione prevede che, in determinati casi e per determinati importi, per il debitore in difficoltà economica sia possibile usufruire di maggiori rate per pagare le cartelle fiscali. Ora è arrivato il decreto attuativo che stabilisce i criteri in base ai quali sussiste lo stato di difficoltà del debitore e indica anche il numero massimo di rate concedibili. Per accedere alla dilazione non sarà indispensabile dimostrare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria. Ecco cosa sappiamo

Quello che devi sapere

Il decreto

  • Il decreto attuativo firmato dal viceministro dell'Economia Maurizio Leo, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, disciplina le nuove rateazioni con l'agente della riscossione, a partire dalle istanze presentate dal primo gennaio 2025

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Più tempo anche senza provare crisi

  • Dal prossimo anno, come prevede il decreto, anche i contribuenti e gli imprenditori che scelgono di non comprovare lo stato di difficoltà in cui versa la propria impresa avranno più tempo per rateizzare i piani di rientro del debito con il fisco, purché il debito sia inferiore ai 120mila euro

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La "disposizione di salvaguardia"

  • L’articolo 6 del decreto, intitolato “Disposizione di salvaguardia”, stabilisce che “per le somme di importo fino a 120.000 euro, se non risulta idoneamente documentata la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'agente della riscossione concede comunque la dilazione, accordando il numero massimo di rate mensili, in relazione all'anno di presentazione della richiesta"

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Le rate

  • In particolare, le durate massime del piano per chi ha un debito fino a 120.000 euro e non presenta la documentazione che attesta la crisi, sono:

- 84 rate mensili, per domande presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per domande presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per domande presentate dal 1° gennaio 2029

Chi comprova lo stato di difficoltà

  • I contribuenti che decideranno di comprovare lo stato di difficoltà, invece, otterranno una dilazione maggiore per il piano di rientro pari alle rateizzazioni concesse a chi ha un debito superiore ai 120mila euro, e cioè fino a un massimo di 120 rate (10 anni)

Debiti superiori ai 120mila euro

  • Per i debiti superiori ai 120mila euro, per il contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria non ha rilevanza la data di presentazione della domanda e la dilazione a 10 anni è comunque concessa

Le altre rate

  • La presentazione della domanda, invece, è rilevante per il contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e ha un debito fino a 120.000 euro. Il piano è così modulato:

- da 85 a un massimo di 120 rate, per le istanze presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a 120 rate, per istanze presentate nel 2027 e nel 2028;
- da 109 a 120 rate, per istanze presentate dal 1° gennaio 2029

Inagibilità per eventi eccezionali

  • In un caso, come prevede il decreto, non vi è necessità di provare lo "stato di difficoltà" del debitore perché lo si presume oggettivamente. Si tratta dell'ipotesi in cui l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione, a studio o all'attività d'impresa è diventata inagibile per eventi eccezionali come calamità naturali, incendi o altro. “La temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente in presenza di eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che hanno determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa”, spiega il decreto

Il riordino del sistema della riscossione

  • Come detto, il provvedimento è stato emanato in attuazione della riforma della riscossione che è contenuta nel decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”. L’articolo 13 del decreto legislativo, in particolare, riguarda la “Dilazione del pagamento” e stabilisce le nuove ripartizioni dei pagamenti. Per accedere alla dilazione, il debitore deve presentare una domanda all’Agenzia delle Entrate

Il decreto attuativo

  • Il decreto attuativo, in particolare, “stabilisce le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà; individua particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente; individua specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati”

Il simulatore

  • Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione arriverà anche un calcolatore che permetterà di simulare il piano di rientro. “L’Agenzia delle entrate - Riscossione rende disponibile sul proprio sito internet istituzionale un applicativo che consente di simulare, in presenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il numero massimo di rate concedibili in relazione all’ammontare del debito”, si legge nel decreto

I criteri per lo stato di crisi