Decreto Salva casa, niente più permessi per vetrate panoramiche e pergotende: cosa sapere

Economia
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Introduzione

Il decreto 69/2024 chiarisce alcuni dubbi circa le categorie di interventi eseguibili in edilizia libera, cioè senza titoli abitativi, permessi o comunicazioni: l’esecutivo ha deciso di allargare le maglie, includendo anche le vetrate panoramiche sui porticati e le pergole climatiche, o pergotende.

 

In questo modo vengono risolte alcune questioni che si trascinavano da tempo, visto che la definizione di pergolato può essere differente e che alcune sentenze di Tar e Consiglio di Stato sulla definizione di pergotenda sono spesso state contrastanti.

Quello che devi sapere

GLI INTERVENTI

  • Niente più bisogno di permessi per vetrate panoramiche amovibili e pergotende. Il decreto Salva casa ha modificato l’articolo 6, comma 1 del Testo unico edilizia, per ampliare le categorie di interventi eseguibili in edilizia libera, cioè quegli interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo, né permesso e/o comunicazione, per il loro impatto limitato

 

Per approfondire: Decreto salva-casa, come accedere alla sanatoria sulle difformità edilizie. La guida

COSA SONO GLI INTERVENTI IN EDILIZIA LIBERA

  • Ma cosa sono gli interventi in edilizia libera? Si tratta di interventi di manutenzione ordinaria, di interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw, di interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, di interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche (Vepa) amovibili e totalmente trasparenti, installate su logge e balconi

L’AGGIUNTA

  • Il legislatore è intervenuto al comma 1 lettera b-bis, nel quale si parla di Vepa, aggiungendo poche parole: “O di porticati”. Infatti, il termine “porticato” non essendo stato citato nell’elenco delle opere liberamente eseguibili, ha creato dubbi sulla fattibilità delle Vetrate panoramiche in caso di installazioni su porticati, accendendo il dubbio se quest’ultimo potesse essere comparato a loggia o altro

LE DEFINIZIONI

  • I termini hanno spesso visioni differenti, come si vede dagli esempi di Toscana ed Emilia-Romagna
  • Glossario della Regione Toscana, voce 39: definisce portico o porticato, un elemento edilizio coperto situato al piano terreno o ad altro livello di accesso degli edifici, intervallato da colonne o pilastri, aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio o verso spazi pertinenziali interni;
  • Glossario della Regione Emilia-Romagna, voce n. 55: definisce portico o porticato, un elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio

LE DIFFERENZE

  • Le interpretazioni possono quindi essere diverse. La maggiore divergenza sta nella localizzazione del “porticato” poiché in alcuni casi viene definito tale solo se è localizzato al piano terra, altre chiariscono che può essere localizzato a più livelli. Queste incertezze hanno creato confusione operativa. A questo riguardo, la lettera b-bis del comma 1 dell’articolo 6 chiarisce esattamente la fattibilità delle Vetrate panoramiche nei porticati

IL CHIARIMENTO

  • Quindi, adesso il Testo unico stabilisce che sono in edilizia libera gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge o di porticati rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici
  • Detto questo, va anche ricordato che queste strutture devono favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento, in modo da rendere più salubri i vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo

LE PERGOTENDE

  • Analogamente, un altro passaggio del Salva casa va a inserire la realizzazione di pergole bioclimatiche o pergotende nelle opere liberamente eseguibili. In particolare, chiarisce che le strutture delle opere possono essere fisse e adatte strutturalmente al sostegno dell’opera; chiarisce che possano essere realizzate con coperture impermeabili, sia con tende che con lamelle, “tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili”

LE SENTENZE

  • Il termine della “pergola bioclimatica” o “pergotenda” è stato oggetto di varie interpretazioni e di alcune sentenze del Tar e del Consiglio di Stato che a volte sono andate in aperto contrasto, generando così incertezza sulla possibilità di installare dette strutture in ambito di “edilizia libera”. In particolare, gli elementi di incertezza emergono nella individuazione del limite tra tettoia, pergotenda, pergola bioclimatica, pergolato
  • La linea di pensiero di alcune sentenze è che le nuove installazioni, per le loro caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, devono riguardare strutture leggere, non devono creare nuovi volumi/superfici utili, e non essere stabilmente infisse al suolo. In sintesi, la struttura - secondo alcune interpretazioni - dovrebbe essere quella strettamente necessaria a sostenere una “tenda”, come elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno

 

LE INTERPRETAZIONI

  • In particolare, per distinguere una tettoia (che genera solitamente un volume) da una pergola bioclimatica o pergotenda, alcune sentenze e alcune interpretazioni, hanno ribadito he è necessario che l’eventuale copertura in materiale plastico sia completamente retrattile, ovvero impacchettabile, così da escludere la concretizzazione di nuovo volume. Le pergole bioclimatiche o pergotende sono costituite da lamelle orientabili che hanno strutture adeguate e che nella loro posizione orizzontale impediscano il passaggio dell’acqua piovana scaricandola all’esterno. Inoltre, altro elemento controverso era l’impossibilità di essere stabilmente infisse al suolo

L’INDICAZIONE

  • Il Salva casa ora chiarisce questa fattibilità togliendo le incertezze interpretative delle varie Regioni. Naturalmente, queste opere non devono creare nuovi ambienti o spazi stabilmente chiusi, che generano variazione di volumi e di superfici, perché ciò andrebbe a configgere con le norme “igienico sanitarie” e, in particolare, con le superfici aereo-illuminanti. Inoltre, queste opere devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e un profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente, armonizzandosi con le caratteristiche architettoniche nell’edificio ove vengono installate

 

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