Canone Rai, entro fine mese si potrà richiedere l’esenzione: a chi spetta e come funziona
A fine aprile scade la possibilità per chiedere l’esonero dal pagamento del canone: a poterlo richiedere sono solo alcune fasce specifiche e chi dichiara di non avere in casa alcun apparecchio televisivo. In questo caso è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva che si invia via posta alla Direzione provinciale di Torino dell’Agenzia delle Entrate; all’indirizzo Pec del Fisco oppure consegnandola manualmente in qualsiasi distretto territoriale
- Scade a fine mese la possibilità di richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai. Una possibilità concessa a coloro che rientrano in una delle categorie beneficiarie della misura, che devono comunicarlo all'Agenzia delle entrate, evitando così l'addebito automatico del canone in bolletta
- I termini di scadenza per il pagamento del canone sono i seguenti: 31 gennaio per chi sceglie di pagare annualmente; 31 gennaio e 31 luglio per chi paga semestralmente; 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per chi paga trimestralmente. Se la scadenza del termine per il pagamento del canone cade di sabato o di giorno festivo, il pagamento viene considerato ugualmente tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo
- Determinate fasce, però, sono esonerate dal pagamento: coloro che hanno compiuto 75 anni; coloro che hanno un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8 mila euro; agenti diplomatici, funzionari consolari o di organizzazioni internazionali oppure militari non italiani. In questo caso è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell'apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV
- Per gli over 75, l’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza. Spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre
- I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (compilazione della sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva)
- I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur avendo i requisiti previsti dalla Legge, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta che contiene anche dichiarazione sostitutiva che riporta condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione. In alternativa, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti riportando la causale 1
- La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono: essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento); essere trasmesse, con firma digitale, alla PEC cp22.canonetv@postacertificata.rai.it; essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate
- Dal 2016 è previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone tv attraverso addebito sulla bolletta dell’energia elettrica. Presentando la dichiarazione sostitutiva si fa così valere la condizione di esenzione anche al fine di evitare l'addebito del canone sulla fattura. Se l'intestatario dell'utenza elettrica residenziale non è il dichiarante, ma un componente della sua stessa famiglia anagrafica, è necessario riportare anche i suoi dati sulla dichiarazione
- La dichiarazione sostitutiva va presentata anche per comunicare il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata, ad esempio nel caso di cessazione anticipata dell'incarico diplomatico. Restano valide le richieste di esenzione già presentate prima della pubblicazione del provvedimento del 4 maggio 2016
- I cittadini che non hanno un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica abbia un apparecchio televisivo. Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione con utenza intestata alla persona deceduta non ci sono apparecchi televisivi
- In queste circostanze bisogna compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi)