Dl Superbonus, c’è ok della Camera: il testo passa al Senato. Cosa prevede
Il provvedimento è atteso in Aula a Palazzo Madama il prossimo 20 febbraio. Fin qui non è stata accolta alcuna proposta di modifica da parte delle opposizioni, né durante l’esame a Montecitorio né in quello precedente in Commissione Finanze
- La Camera ha approvato il decreto Superbonus: 140 sì, 92 no e 15 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, dove è atteso in Aula il prossimo 20 febbraio. Sinora non è stata accolta alcuna proposta di modifica da parte delle opposizioni, né durante l’esame a Montecitorio né in quello precedente in Commissione Finanze. Il testo procede quindi blindato
- Il provvedimento resta quindi quello approvato in Consiglio dei ministri alla fine dello scorso dicembre. Il governo, coerente con la linea sempre tenuta sul tema, sta cercando di chiudere a tutte le possibilità di riaprire la possibilità per continuare i lavori già iniziati usufruendo del bonus al 110%, salvo specifiche eccezioni. Molte voci tra le opposizioni, così come dall'Ance, avevano avanzato diverse proposte in questa direzione
- Il testo di legge va quindi essenzialmente a chiudere una volta per tutte l’esperienza dell’agevolazione con aliquota non solo al 110% ma anche al 90%. Si passa quindi al 70% per i lavori ancora da iniziare
- Il provvedimento va però a istituire un contributo, riservato solamente ai redditi sotto i 15mila euro, per le spese sostenute da gennaio al 31 ottobre 2024, in modo da consentire di usufruire dell’aliquota al 110%. Bisogna però che i lavori abbiano raggiunto almeno il 60% di completamento entro lo scorso 31 dicembre. I criteri per l’erogazione sono da determinarsi con decreto del Ministero dell’Economia che dovrebbe arrivare entro il 28 febbraio, sulla base di 16,4 miliardi di risorse disponibili
- Si è andati poi a intervenire sul rischio di contenziosi per i cantieri aperti. Le detrazioni spettante per i lavori per cui, al 31 dicembre, era stata esercitata l’opzione dello sconto in fattura o della cessione di credito, non saranno oggetto di recupero da parte del Fisco in caso di mancata ultimazione degli interventi (che devono però essere arrivati almeno al 60%) entro la fine dello scorso anno
- Non dovranno essere restituite nemmeno le somme relative agli stati di avanzamento dei lavori nel caso in cui, entro lo scorso 31 dicembre, non si sia riusciti a completare il salto di due classi energetiche richiesto dalla normativa
- Lo stesso decreto è poi andato a restringere il campo di applicazione del bonus barriere architettoniche
- La detrazione del 75% sulle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche da quest'anno è applicabile solamente alla realizzazione - in edifici già esistenti - di interventi che coinvolgono scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici
- In precedenza, fino al 2023, del bonus si era potuto usufruire anche per sostituire infissi, finestre, porte, pavimenti e serramenti
- Dal 1° gennaio 2024 inoltre - salvo specifiche eccezioni - non è più consentito utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito