Bonus occhiali, Agenzia delle Entrate fissa le regole su modi e tempi dei rimborsi diretti
Il provvedimento del Fisco dello scorso 15 novembre obbliga il ministero della Salute a comunicare dati personali, importi e date di erogazione del contributo per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. La piattaforma per richiedere il voucher è già attiva dalla scorsa primavera
- Il provvedimento del 15 novembre 2023 del direttore dell’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità e i termini che il ministero della Salute dovrà osservare per comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai rimborsi, erogati dal 1° gennaio 2021 allo scorso 4 maggio, per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive
- Va ricordato come già la Legge di Bilancio del 2021 avesse stabilito un “bonus vista” regolato, poi, dal decreto del ministro della Salute, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, del 21 ottobre 2022. Il contributo in forma di voucher una tantum ha un valore di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive
- Come si evidenzia nel decreto, dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio, in attesa della messa a punto della piattaforma web per la gestione dei voucher, c’è stata l’agevolazione diretta di 50 euro sulla spesa sostenuta. E, come sottolinea lo stesso decreto, i dati relativi ai rimborsi erogati ai richiedenti devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
- Come sappiamo, la piattaforma è stata resa disponibile lo scorso 20 aprile per gli esercenti e il successivo 5 maggio per i beneficiari
- Il bonus vista è riservato ai membri di nuclei familiari con un Isee non superiore a 10mila euro annui
- Per permettere la predisposizione della precompilata, il ministero della Salute, detentore dei dati dei rimborsi effettuati nel detto arco di tempo, dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2024, i dati di coloro che hanno ricevuto il rimborso
- Possono anche essere tre diversi i codici fiscali che il ministero della Salute dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate: il primo è quello del richiedente, come registrato sull’applicazione web dedicata al bonus vista; il secondo è quello del beneficiario, ovvero l’intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso, e, infine, il terzo è quello dell’intestatario dell’Iban su cui viene accreditato il rimborso
- Altri dati richiesti dall’Agenzia delle Entrate sono l’importo del rimborso erogato e l’anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso
- Ma chi detiene i dati del ministero della Salute? Ad averli è Sogei, che opera anche in qualità di responsabile del trattamento del ministero della Salute tramite fornitura, una tantum, di un file cifrato
- Con l’approvazione del Garante della privacy, le informazioni raccolte saranno memorizzate dall’Anagrafe tributaria e custodite, nel rispetto del diritto alla riservatezza e della protezione dei dati personali, fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a ogni anno d’imposta. Allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellate