Imprese, al via il Registro dei titolari effettivi: come ed entro quando comunicare i dati
C'è tempo fino all'11 dicembre. La comunicazione può avvenire solo in modalità telematica e deve essere firmata digitalmente. Ecco tutto quello che c’è da sapere
- Novità per il registro dei titolari effettivi: c’è tempo fino all’11 dicembre 2023 per comunicare al Registro delle Imprese i dati. La comunicazione può avvenire solo in modalità telematica e deve essere firmata digitalmente. Ecco tutto quello che c’è da sapere
- Il via libera definitivo al registro è avvenuto lo scorso 9 ottobre, quando in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il D.M. 29 settembre 2023, con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attestato l’operatività del sistema. Il decreto ministeriale prevede un termine di 60 giorni entro cui bisogna effettuare le comunicazioni alle Camere di Commercio
- Entro l’11 dicembre 2023 gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private, devono comunicare all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese
- L'adempimento deve essere assolto dagli amministratori con pratica sottoscritta digitalmente e non potrà essere effettuato dai professionisti ai quali, invece, sono delegati compiti quali quelli di informazione e consulenza sulle comunicazioni
- I professionisti inoltre, previo accreditamento, potranno accedere ai dati inseriti nel registro a supporto delle proprie valutazioni, ma soltanto ad ausilio negli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica della clientela
- La consultazione del Registro costituisce lo strumento di principale riscontro tra le dichiarazioni rese dal cliente e il dato accertato. Visure e certificati in merito ai dati inseriti nel registro saranno assoggettate a diritti di segreteria
- Il nuovo provvedimento attesta quindi l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva
- Il Registro dei titolari effettivi (T.E.) istituito presso le Cciaa è suddiviso in due apposite sezioni accessibili solo per via telematica che conterranno i dati e le informazioni dei T.E.
- Si tratta rispettivamente della:
- Sezione autonoma, in cui saranno iscritte le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private
- e della Sezione speciale, in cui saranno iscritti i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini (soggetti, peraltro a oggi non ancora chiaramente identificati)
- Nel caso di mancato invio della comunicazione entro i termini prestabiliti (salvo ovviamente riapertura degli stessi) le Camere di commercio provvedono all'accertamento e contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa
- La sanzione graverà su ciascun amministratore (da 103 a 1.032 euro). Nel caso in cui la società sia dotata di collegio sindacale, o di sindaco unico (tipicamente spa e srl), qualora gli amministratori non provvedano, rischiano di essere sanzionati anche i sindaci