Bollo fatture elettroniche, la scadenza è il 30 novembre
Il limite temporale si applica alle fatture emesse e ricevute dall’Agenzia delle Entrate tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023. Nel caso il destinatario del documento elettronico sia la Pubblica Amministrazione, per la scadenza di fine mese si tiene conto anche delle fatture in decorrenza termini e quelle non consegnate
- Per i titolari di Partita Iva la data da segnare sul calendario è il 30 novembre, quando scadrà il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche ricevute dall'Agenzia delle Entrate nel terzo trimestre 2023
- Entro fine mese andrà versato il tributo per le fatture che il Sistema di Interscambio (SdI) ha registrato tra 1° luglio e il 30 settembre 2023
- Nel caso di fatture elettroniche emesse con destinatari operatori Iva o consumatori finali vengono incluse quelle con data di consegna o messa a disposizione precedente al 30 settembre 2023
- Per le fatture destinate alla Pubblica Amministrazione, oltre alla ricevuta di consegna hanno valenza anche le fatture in decorrenza termini e quelle non consegnate. Resta obbligatorio il limite del 30 settembre 2023 come data da indicare per la messa a disposizione
- La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore sebbene per eventuali sanzioni amministrative ne rispondono sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo
- Entro lo stesso termine del 30 novembre scade il versamento, se non è stato già effettuato, dell’imposta di bollo relativa ai primi due trimestri del 2023 che poteva essere prorogato se di importo complessivamente inferiore a 5.000 euro
- Occorre prestare attenzione ai codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30.9.2023 o al 30.11.2023: i codici da utilizzare sono il 2521 e/o 2522, ossia quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta