Superbonus, cosa fare in caso di errori nella comunicazione delle opzioni
Come si fa a correggere un errore nella comunicazione al Fisco delle opzioni per la cessione di credito o sconto in fattura, se è già scaduto il termine del quinto giorno del mese seguente all’invio del modello per intervenire in via ordinaria? Le ipotesi
- Come si fa a correggere un errore nella comunicazione al Fisco delle opzioni per la cessione di credito o sconto in fattura nell’ambito del Superbonus, se è già scaduto il termine del quinto giorno del mese seguente all’invio del modello per intervenire in via ordinaria? A spiegarlo è Il Sole 24 Ore, sulla base di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate
- Bisogna innanzitutto ricordare che, sulla base della circolare n.33 dello scorso anno, esistono tre diverse tipologie di errore: quelli sui crediti non ancora accettati; quelli formali e quelli sostanziali
- Per i primi non si pongono particolari problemi, non essendo ancora stati accettati. Gli errori formali – cioè che non vanno a incidere su elementi essenziali della detrazione – vanno corretti con una comunicazione alla mail annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. Quelli sostanziali vanno corretti con l’annullamento, per cui serve la collaborazione del fornitore e del cedente
- Il Sole spiega come comportarsi proprio in quest’ultimo caso, che potrebbe rivelarsi particolarmente problematico sotto due profili: se il fornitore o il cedente non collabora per la correzione della comunicazione e se il credito è stato ceduto o compensato per le quote disponibili
- Va infatti tenuto a mente che, come disposto sempre dalla circolare n.23/2022, “i crediti illegittimamente compensati sono oggetto di recupero sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio, ferma restando la possibilità di ravvedimento ex articolo 13 del d.lgs. n. 47 2 del 1997”
- Si ricorda come l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.440 2023, abbia stabilito che nel caso in cui non ci sia stato concorso nella violazione sarà solamente il cedente – con F24 - a dover versare nuovamente il credito utilizzato (in tutto o in parte) in maniera indebita in compensazione dal cessionario. A questo si aggiungono gli interessi e la sanzione
- Se invece non c’è ancora stata alcuna compensazione, sarà compito del cedente attivarsi per far sì che il credito non venga utilizzato
- Il cedente, scrive Il Sole, dovrà quindi comunicare sia al cessionario che al Fisco la non sussistenza del creduto ceduto
- Un altro caso può essere quello in cui cessionario o fornitore spingano per compensare integralmente il credito. Il cedente non ha molta scelta: dovrà riversare tutta la detrazione ceduta
- Le sanzioni e gli interessi vanno di regola versati. Non sarà così se si riesce a dimostrare che - alla data del versamento - il credito ceduto non è poi stato compensato