
Sciopero dei voli, quali sono i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni o ritardi
Quando scatta un’agitazione sindacale del trasporto aereo, i primi disagi ricadono sui viaggiatori lasciati a terra. Dalle fasce di garanzia all’assistenza su pasti e soggiorno in hotel, fino alla richiesta di rimborsi del biglietto: ecco a quali regolamenti comunitari ci si può appellare per far valere i propri diritti nei confronti delle compagnie di volo

Scioperare è un diritto in tutti i settori compreso il trasporto aereo, ma per i viaggiatori che si vedono cancellare o ritardare i voli è altrettanto un diritto sapere che ci sono tutele in caso di agitazioni. Ecco quali regolamenti Ue proteggono i consumatori lasciati a terra
Sciopero aeroporti, voli cancellati e passeggeri a terra. LE FOTO
IL REGOLAMENTO UE 261/2004 - Nei giorni di partenze per le vacanze estive il personale di compagnie aeree così come di terra hanno incrociato le braccia causando l’annullamento di migliaia di voli. Secondo il regolamento comunitario 261 del 2004 le compagnie sono obbligate ad assistere i passeggeri pena una sanzione da parte dell’Ente nazionale per l'aviazione civile
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LE FASCE DI GARANZIA - Al pari dei treni anche durante gli scioperi del trasporto aereo devono essere rispettate delle fasce di tutela per i viaggiatori: dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 i voli vanno effettuati anche nel caso di agitazioni lunghe 24 ore
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I PASTI - Sul fronte dell'assistenza secondo il regolamento Ue del 2004 in caso di cancellazione o ritardo le compagnie di volo sono tenute a fornire gratuitamente ai consumatori pasti e bevande

IL PERNOTTO - In caso di ritardi prolungati che investono la notte l’assistenza copre anche il pernotto in albergo compreso l'eventuale trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione

IL RIMBORSO - Quando il volo è definitivamente cancellato il passeggero ha diritto a richiedere il rimborso del costo del biglietto per la parte di viaggio che non ha effettuato. Se per esempio lo scioperto scatta per un volo durante uno scalo, il rimborso non coprirà la prima tratta

IL RINVIO - In alternativa il passeggero può richiedere di imbarcarsi su un altro volo appena possibile oppure optare per il rinvio a una data successiva più conveniente

LA COMPENSAZIONE PECUNIARIA - Nel caso in cui il passeggero abbia deciso di far valere il diritto a una compensazione pecuniaria la Corte di giustizia UE in una sentenza ha chiarito che esiste una differenza tra lo sciopero proclamato dal personale di volo o quello di terra

LO SCIOPERO DEL PERSONALE DI VOLO - Secondo la Corte del Lussemburgo solo in caso di cancellazione o ritardo del volo causato da uno sciopero del personale della compagnia, ai passeggeri dovrà essere corrisposta una compensazione dai 250 a 600 euro a seconda della lunghezza della tratta

LE SPESE SUPPLEMENTARI - Durante l’agitazione indetta dal personale della compagnia l’azienda è responsabile nei confronti dei passeggeri anche di eventuali danni supplementari come le spese non previste causate dallo sciopero. Un esempio è l’acquisto in autonomia dei biglietti di un’altra compagnia o il pernotto in albergo
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LA RICHIESTA - Se sul tabellone dell’aeroporto compare la scritta “cancellato” accanto al proprio volo il passeggero deve quanto prima accertarsi della natura del disservizio e in caso di sciopero inviare una formale richiesta alla compagnia allegando le copie delle relative ricevute. È il primo passo per far valere i propri diritti come consumatore
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