Riforma del lavoro sportivo, cosa cambia dall'1 luglio per associazioni e società
In arrivo nuove indicazioni per la gestione delle attività dei volontari, tra cui la corresponsione di premi e compensi occasionali, nonché di indennità di trasferta e rimborsi spese. Vengono anche riviste le modalità di svolgimento dell’attività di lavoro sportivo sotto forma di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e anche nella forma di collaborazioni coordinate
Tante le novità per associazioni e società sportive dilettantistiche con l’entrata in vigore, dall'1 luglio, della riforma del lavoro sportivo. Il D.Lgs. n. 36/2021 fornisce indicazioni per la gestione delle attività dei volontari, tra cui la corresponsione di premi e compensi occasionali, nonché di indennità di trasferta e rimborsi spese. Vengono anche definite le modalità di svolgimento dell’attività di lavoro sportivo sotto forma di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e anche nella forma di collaborazioni coordinate
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La riforma del lavoro prestato nelle associazioni e società sportive dovrebbe entrare in vigore il primo luglio, ma i lavori sono ancora in corso. È infatti all’esame della Camera la proposta di decreto legislativo, che correggerà e modificherà in più parti i decreti legislativi n. 36, 37, 38, 39 e 40 2021
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È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo
Il decreto di cui sopra aggiunge all’elenco ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale
Pur nella gratuità, ai volontari possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica la soglia di esenzione. Detti compensi sono pertanto esclusi dal reddito per un importo non superiore nell’anno di imposta a 10mila euro, così come sono escluse dalla formazione del reddito del percettore i rimborsi di spese documentate per vitto, alloggio e viaggio
La bozza del nuovo decreto legislativo prevede che le spese sostenute dal volontario possano essere rimborsate rilasciando una autocertificazione purché non si superi l'importo di 150 euro mensili. È però necessario che l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso
Per quanto attiene i collaboratori coordinati e continuativi essi sono lavoratori autonomi in presenza dei presupposti del codice di procedura civile, quando cioè organizzano autonomamente la propria attività seppure in coordinamento con le esigenze dell’attività. I collaboratori coordinati e continuativi hanno diritto all’assicurazione previdenziale ed assistenziale e ciò vale anche per i collaboratori occasionali se ve ne sono i presupposti
Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto ed è ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti così come la cessione del contratto prima della scadenza
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I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e a detto Fondo sono scritti anche i lavoratori sportivi che prestano l’attività nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, ma solo per i settori professionistici
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