
Bollette, dal libero mercato alla maggior tutela: 10 consigli utili
La differenza fra le due opzioni, le tempistiche di attivazione contrattuale, il recesso, il passaggio da un fornitore all’altro, quali dati fornire e quando, il diritto di ripensamento. Ecco alcune informazioni raccolte da Il Sole 24Ore e rivolte ai consumatori che sono in cerca di chiarimenti

Difficile capire quale opzione sia più conveniente fra il mercato libero o quello a maggior tutela. Il Sole 24Ore ha raccolto alcuni consigli da indirizzare a chi deve scegliere e ancora non sa cosa sia più conveniente, insieme a indicazioni su come stipulare contratti, recedere e inviare contestazioni
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Le differenze – Prima di tutto serve capire la differenza fra le due cose. La maggior tutela è la fornitura di energia elettrica con condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera). Il mercato libero consente invece di scegliere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas naturale per le proprie necessità
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Il passaggio – È consentito passare da una soluzione all’altra e tornare indietro a quella precedente
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Placet – Si tratta di offerte che tutti i venditori di elettricità e gas del mercato libero devono proporre a famiglie e clienti di piccole dimensioni

Confronto – È possibile confrontare le proposte tramite il Portale Offerte, che è il sito istituzionale realizzato in base alle disposizioni dell’Arera. Per ogni offerta disponibile, il sistema calcola una stima della spesa annua in base ai consumi indicati dall’utente e presenta le principali offerte caratteristiche della proposta

Tempistiche /1 – Per il passaggio effettivo al nuovo venditore servono in genere da uno a due mesi. Come specifica Il Sole, i cosiddetti switching - appunto i cambi venditore - vengono eseguiti di norma il primo giorno di ogni mese: se il nuovo venditore attiva la procedura entro il giorno 10 di un dato mese, il cambio decorrerà dal primo giorno del mese successivo, altrimenti slitterà di un mese

Tempistiche/2 – Nel caso dei clienti domestici, se il nuovo contratto non è stipulato presso uno sportello del venditore entrante, quest’ultimo deve attivare la procedura di switching solo dopo che siano trascorsi, se applicabili, i 14 giorni previsti per l’esercizio del diritto di ripensamento

Fornitura – Il cambio venditore non comporta interruzioni del servizio né interventi tecnici sul contatore o sugli impianti. Il passaggio da un venditore a un altro non ha costi per il cliente, salvo gli eventuali costi connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto (per esempio l’imposta di bollo)

Informazioni – Chiunque contatti un consumatore per proporre un nuovo contratto deve sempre identificarsi in modo chiaro, indicare l’impresa di vendita per cui lavora e fornire i recapiti dell'impresa stessa. Da tenere a mente con particolare attenzione per evitare potenziali truffe: prima di richiedere qualsiasi documento o dato della fornitura, in particolare le bollette, deve chiarire che il contatto ha lo scopo di proporre l’attivazione di un nuovo contratto

Ripensamenti – In caso di ripensamento su un contratto per telefono i consumatori hanno a disposizione 14 giorni per annullarlo. Se il contratto non è stato concluso nei locali commerciali del fornitore, è possibile esercitare il “diritto di ripensamento”, cioè il diritto di liberarsi dal vincolo contrattuale senza fornire alcuna motivazione, manifestando una volontà in tal senso inviando una raccomandata A/R o una Pec al fornitore (o compilando l'apposito modulo allegato alle condizioni di contratto)

Bolletta di attivazione non richiesta – In caso di bolletta ricevuta da una nuova società di vendita senza un previo consenso al cambio di fornitore, è possibile chiedere al fornitore stesso che ha l’ha inviata di fornire la prova del nuovo contratto, inviando un reclamo scritto. In presenza di un’attivazione non richiesta, il consumatore ha infatti il diritto di non pagare la fornitura ai sensi dell’articolo 66-quinquies del codice del consumo
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