
Rottamazione cartelle quater, è possibile fare domanda fino al 30 giugno. Come funziona
Il governo ha deciso di lasciare più tempo ai contribuenti per saldare il proprio debito con il Fisco: il primo pagamento è stato rinviato al 31 ottobre e sarà anche possibile dividere l’importo in 18 rate. Resta inoltre valido il margine di tolleranza di 5 giorni e, nel caso in cui non si possa più aderire alla rottamazione agevolata, sarà comunque possibile richiedere di rateizzare quanto dovuto all’Agenzia delle Entrate

Più tempo per i contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata. Questo è quanto ha disposto il governo con la rottamazione quater: dopo il Consiglio dei ministri del 4 maggio, la scadenza per le domande di adesione è stata prorogata al 30 giugno (non vale perciò più il termine già superato del 30 aprile)
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I TEMPI – Rispondendo ad alcune domande degli utenti, Il Sole 24 Ore ha evidenziato come il pagamento delle somme dovute secondo la rottamazione quater possa avvenire in due modi diversi: il primo è in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 (e non più entro il 31 luglio)
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L’ALTERNATIVA – C’è poi una soluzione alternativa. Infatti è possibile pagare nel numero massimo di 18 rate: la prima e la seconda devono avere un importo pari al 10% delle somme dovute e devono scadere rispettivamente il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 mentre le restanti, di pari ammontare, devono essere pagate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024
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IL MARGINE DI TOLLERANZA – È sempre possibile pagare entro 5 giorni dalla data di scadenza: questo significa, per esempio, che il pagamento della prima o unica rata in scadenza il 31 ottobre 2023, per effetto dei differimenti da calendario, considerato che il 5 novembre è domenica, è regolare se eseguito entro il 6 novembre 2023
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IN CASO DI VIOLAZIONE – Ma cosa succede se si va oltre il termine dei 5 giorni? Decade la rottamazione agevolata: in caso di mancato o di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione
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NON SI ESTINGUE IL DEBITO – Questo significa che i pagamenti non estinguono affatto il debito e sono da considerarsi come mero acconto dell’importo complessivamente dovuto

GLI INTERESSI – Un’altra domanda che gli utenti si sono posti è se ci siano gli interessi sulle rate successive alla prima, in caso di pagamento dilazionato: a questo proposito Il Sole 24 Ore evidenzia come siano al tasso del 2% annuo a partire dall'1 novembre 2023

SE DECADE LA ROTTAMAZIONE – Nel caso in cui non sia più possibile accedere alla rottamazione, il contribuente può comunque chiedere una rateizzazione del debito residuo. Come dice la stessa Agenzia delle Entrate, “diversamente da quanto avvenuto nella disciplina relativa alle precedenti “rottamazioni” e al “saldo e stralcio”, nelle norme della rottamazione quater non sono contenute disposizioni che inibiscono la presentazione di una richiesta di rateazione”
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