
Superbonus 2023, in alcuni casi non si applica la riduzione dal 110% al 90%: ecco quali
Il decreto Aiuti-quater ha modificato l’agevolazione, portandola al 90%. Tuttavia, con alcuni requisiti è possibile accedere ancora alla misura originaria: molto è deciso da quando è stata presentata la Cila, cioè la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata

Il superbonus al 110%, introdotto a luglio 2020, è stato modificato con il decreto Aiuti-quater: la detrazione è passata infatti al 90%. La Legge di Bilancio ha inoltre prorogato al 31 dicembre il termine per presentare la Cila, cioè la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata
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Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui questa riduzione non si applica. I beneficiari sono i condomìni, i proprietari unici di edifici con unità da due a quattro, le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le demolizioni e ricostruzioni. Lo ricorda Il Sole 24 Ore, che precisa come siano necessari alcuni requisiti
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Per quanto riguarda i condomìni, la detrazione rimane al 110% se la Cilas è stata presentata entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 18 novembre 2022 risulta adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori. Questa data deve essere attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’amministratore del condominio ovvero del condomino che ha presieduto l’assemblea, nel caso dei condomìni minimi in cui non è stato nominato l’amministratore
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In alternativa, sempre per i condomìni, la Cilas poteva essere presentata entro il 25 novembre 2022 e contemporaneamente la delibera doveva risultare adottata dal 19 al 24 novembre 2022 (sempre attestata come sopra)
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La Cilas doveva invece risultare già presentata alla data del 25 novembre 2022 per i proprietari unici di edifici con unità da due a quattro e per le Onlus, le Odv e le Aps (non condomìni): in questo caso, non serve alcuna delibera del proprietario

C’è poi il capitolo demolizione e ricostruzione edifici: l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo doveva essere presentata entro il 31 dicembre 2022. Questa possibilità riguarda solo i condomìni e i proprietari unici e non anche le unità unifamiliari o le case a schiera (risposta parlamentare n. 5-07599/2022)

Spetta inoltre la detrazione al 110% anche se alla fine dei lavori ci sarà l’accorpamento delle diverse unità dell’edificio, con l’accatastamento in un’unica unità unifamiliare (risposta 40/2022)

Se il condominio o il proprietario unico non sono riusciti a rispettare queste scadenze, spiega Il Sole 24 Ore, "per tutti i pagamenti che sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2022 si può beneficiare della detrazione del superbonus nella misura del 110%, prima della riduzione al 90% prevista per il 2023"

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