
Bonus prima casa under 36, proroga per il 2023. Requisiti e regole: come funziona
Il governo ha deciso di portare avanti fino al 31 dicembre 2023 l'agevolazione riservata a chi ha meno di 36 anni e reddito Isee ordinario non superiore a 40mila euro. Dagli immobili ammessi agli atti agevolabili, ecco cosa serve sapere

Il governo ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2023 l’agevolazione pensata per incentivare gli acquisti delle prime case da parte degli italiani under 36. La misura va quindi ad appoggiare il mercato immobiliare, favorendo una categoria della popolazione – i più giovani – che spesso deve fare i conti con le ristrettezze economiche dovute al basso livello medio dei salari italiani e all’alto costo della vita. Ecco come funziona il bonus prima casa under 36
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Come spiega l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’agevolazione sono previsti due diversi benefici. Per le compravendite di prime case non soggette a Iva viene garantita l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Per quelle che invece sono soggette a Iva – oltre all’esenzione delle tre imposte – viene riconosciuto un credito d’imposta, pari all’ammontare dell’Iva corrisposta al venditore
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IL CREDITO D’IMPOSTA – Il credito d’imposta può essere fruito in più modi. Può ad esempio essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; oppure può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato
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Ancora, il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”, o anche in esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, ossia i mutui. Come per tutti gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche l’acquisto di una prima casa per gli under 36 è esente poi dall’imposta di bollo
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I BENEFICIARI – Rientrano tra i beneficiari dell’agevolazione quindi sia gli acquirenti che i mutuatari che, nell’anno di stipula del contratto, non hanno ancora compiuto il 36esimo anno di età e il cui Isee non superi i 40mila euro annui. L’Isee viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). E quindi, per fare un esempio, per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è quello del 2020
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L’Isee a cui fa riferimento il bonus è quello ordinario, riferito appunto al reddito complessivo familiare al 31 dicembre del secondo anno antecedente l’acquisto della casa. Può però essere utilizzato, in alcuni casi, anche l’Isee corrente

È possibile far riferimento all’indicatore di reddito più recente se l’acquirente è stato sospeso o ha perso il lavoro; se gli sono stati interrotti i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari; se ha subito una diminuzione superiore al 25% del reddito familiare complessivo (rispetto all’Isee ordinario) oppure una diminuzione superiore al 20% della situazione patrimoniale (rispetto all’Isee ordinario)

La norma disciplina anche il caso in cui gli acquirenti siano più di uno: i requisiti non devono per forza riguardare tutte le persone coinvolte nell’atto di compravendita, ma chi non li possiede sarà soggetto al regime fiscale ordinario

ALTRI REQUISITI - I requisiti si aggiungono a quelli stabiliti per usufruire dell’agevolazione prima casa attiva anche per chi ha più di 36 anni. In sintesi, specifica il Fisco, è necessario che l’acquirente: abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile, e che dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile da acquistare

Non solo: l'acquirente deve dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto

GLI IMMOBILI - Anche in riferimento agli immobili occorre fare riferimento sempre alle disposizioni che disciplinano le agevolazioni “prima casa”. Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11, oltre che alle pertinenze dell'immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato)

GLI ATTI AGEVOLABILI - Per quanto riguarda gli atti agevolabili, i benefici fiscali si applicano a tutti quelli che comportano il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione sopra indicate
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