
Luce e gas, Antitrust contro 7 società: come capire se rinnovo del contratto è illegittimo
Si tratta di Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie. Sulla base dei dati forniti dalle stesse imprese, risulta che i consumatori, i condomini e le microimprese interessati dalle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche siano oltre sette milioni. Entro sette giorni le imprese potranno difendersi e l’Autorità potrà confermare o meno i provvedimenti cautelari

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato sette procedimenti istruttori - e deciso di adottare altrettanti provvedimenti cautelari - nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica e di gas naturale sul mercato libero, che rappresentano circa l’80% del mercato. Lo comunica l’ente stesso in un comunicato stampa
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Si tratta, nello specifico, di queste aziende: Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie. Sulla base dei dati forniti dalle stesse imprese, risulta che i consumatori, i condomini e le microimprese interessati dalle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche sono oltre sette milioni, in particolare 7.546.963, di cui 2.667.127 avrebbero già subito un ingiustificato aumento di prezzo
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In particolare vengono contestate le proposte di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale e le successive proposte di rinnovo delle condizioni contrattuali, in contrasto con l’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (cd. Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022
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La norma sospende, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, l’efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle relative comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso
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Questi interventi, prosegue la nota, vanno ad aggiungersi ai quattro procedimenti istruttori e agli altrettanti provvedimenti cautelari adottati nei confronti delle società Iren, Dolomiti, E.On e Iberdrola

Fanno seguito inoltre a un’ampia attività pre-istruttoria svolta nei confronti di 25 imprese, dalla quale è emerso che circa la metà degli operatori interessati ha rispettato la legge evitando di modificare le condizioni economiche - dopo il 10 agosto 2022 - ovvero revocando gli aumenti illecitamente applicati

Dolomiti Energia e Iren Mercato hanno presentato ricorso, che sarà valutato a febbraio: lo ha deciso il Tar del Lazio, secondo cui le cause necessitano "degli adeguati approfondimenti di merito". L’udienza è fissata per il 22 febbraio 2023

A queste nuove sette società viene contestata la mancata sospensione delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche, inviate prima del 10 agosto 2022 e, in seguito, le proposte di aggiornamento o di rinnovo dei prezzi di fornitura, di carattere peggiorativo, giustificate sulla base della asserita scadenza delle offerte a prezzo fisso

Le imprese dovranno, quindi, sospendere l’applicazione delle nuove condizioni economiche, mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto 2022. Saranno inoltre tenute a comunicare all’Autorità le misure che adotteranno al riguardo. Entro sette giorni, le imprese potranno difendersi e l’Autorità potrà confermare o meno i provvedimenti cautelari

Il mercato libero di luce e gas è perciò bloccato per i prossimi mesi. Perciò, come spiega Repubblica, ogni lettera che annuncia aumenti di costi dovrebbe essere contestata alla società, anche utilizzando un reclamo formale consultabili sui siti delle imprese stesse. I lettori di Repubblica hanno riferito al quotidiano romano che i gestori, però, non hanno mai ammesso che si trattasse di modifiche unilaterali (contestate appunto dall’Antitrust) ma che si trattava di semplici rinnovi

Tuttavia, spiega il quotidiano, l’Antitrust ha precisato che “ll divieto di modifiche unilaterali delle condizioni economiche, di cui al predetto articolo 3 (del decreto Aiuti bis, ndr), si riferisce chiaramente a ogni clausola contrattuale che permette la variazione del prezzo da parte del professionista nel corso del rapporto, in qualsiasi modo essa venga denominata o presentata nelle condizioni generali del contratto di fornitura"

In ogni caso, la via per risolvere le controversie restando fuori dal tribunale è la procedura di conciliazione, gestita da Arera (l’autorità dell’energia). C’è invece un solo tipo di rinnovo contrattuale che non rientra nelle maglie del decreto Aiuti bis, chiude Repubblica: quello a “evoluzioni automatiche”, cioè un contratto a prezzo fisso che si trasforma in variabile dopo uno o due anni
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