
Bonus edilizi: detrazione aumenta per lavori su edifici danneggiati da sisma. Cosa sapere
Mentre si discute sul futuro del Superbonus, la norma in vigore prevede un’agevolazione maggiore per i lavori su edifici colpiti da terremoti: “I limiti delle spese ammesse sono aumentati del 50% per interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma”. Per gli interventi nei Comuni colpiti da terremoti dopo l’1 aprile 2009 e nei quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza, la detrazione è al 110% fino al 2025, ma “spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”

Negli ultimi anni sono stati diversi i bonus, le detrazioni e le agevolazioni introdotti per incentivare la riqualificazione - anche energetica - del patrimonio edilizio italiano. Alcune di queste misure sono state prorogate per il prossimo anno, altre verranno cancellate, altre ancora hanno un futuro incerto. Tra le agevolazioni edilizie di cui più si discute c’è il Superbonus 110%. Ne esistono anche una versione definita “Superbonus rafforzato” e un’altra definita “Superbonus combinato”: vediamo cosa sono
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Il Superbonus 110% è un’agevolazione fiscale che prevede una detrazione del 110% per le spese che riguardano i lavori effettuati sugli edifici al fine di migliorarne l’efficienza energetica e per diminuire il rischio sismico. Questo bonus è stato prorogato fino al 2025, ma con le aliquote progressivamente ridotte: 110% per tutto il 2023, scende al 70% per il 2024 e al 65% entro il 2025. Modificata anche la platea. Nuove variazioni, comunque, potrebbero interessare la misura dopo le elezioni del 25 settembre
Superbonus, lo speciale
Il Superbonus vale anche per i lavori su edifici danneggiati da eventi sismici. Anzi, in alcuni casi l’agevolazione è anche maggiore. È stato introdotto, infatti, un “Superbonus rafforzato”. Come spiega l’Agenzia delle Entrate, prevede che i “limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma”. In questo caso, “il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione” e “gli incentivi possono essere fruiti per tutte le spese relative a fabbricati danneggiati”
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“La maggiorazione del 50%" - spiega l’Agenzia - "va sempre parametrata al limite di spesa anche quando la norma prevede un ammontare massimo di detrazione, come nel caso di alcuni interventi trainati di efficienza energetica. L’Agenzia sottolinea anche che in un primo momento il “Superbonus rafforzato” riguardava solo i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma nel 2016 e nel 2017 e quelli dell’Abruzzo colpiti nel 2009, poi la norma è stata estesa a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza
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“Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”, spiega ancora l’Agenzia delle Entrate. In questo caso si parla di “Superbonus combinato”
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La Legge di bilancio 2022 ha stabilito che in questi Comuni, per i lavori su edifici danneggiati da terremoti, la detrazione rimanga al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Niente riduzione dell’aliquota, quindi. La proroga, però, si riferisce “alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus e per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici”: non si applica, ad esempio, per interventi su edifici che si trovano nei comuni ma non hanno subìto danni per il sisma
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
I contributi per la ricostruzione, spiega l’Agenzia delle Entrate, sono esclusi in questi casi: se il danno è preesistente all’evento sismico per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza; se il livello del danno non è tale da determinare l’inagibilità del fabbricato. Per avere i contributi “è necessario che sia stata accertata la sussistenza del nesso di causalità danno-evento e che sia attestato il livello del danno, tramite il rilascio della scheda AeDES o documento analogo”
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I lavori su edifici danneggiati da terremoti ammessi al Superbonus, quindi, sono quelli “effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato - mediante scheda AeDES o documento analogo - il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei comuni interessati da eventi sismici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza”