
Bonus prima casa, come funziona il beneficio se si compra in comunione dei beni
Se uno dei due coniugi acquista un’abitazione usufruendo dell’agevolazione prevista solo per la sua parte, l’altro non potrà beneficiare nuovamente della riduzione delle imposte di registro, catastale e ipotecaria per un successivo acquisto

Il bonus prima casa ha alcuni vincoli se l’acquisto dell’immobile viene fatto in comunione dei beni, ovvero l'acquisto agevolato preclude un nuovo accesso ai benefici a entrambi i coniugi
GUARDA IL VIDEO: Bonus casa, ecco quali agevolazioni ci sono
In pratica, se uno dei due coniugi compra un’abitazione usufruendo dei benefici previsti solo per la sua parte, l’altro non potrà beneficiare nuovamente della riduzione delle imposte di registro, catastale e ipotecaria per un successivo acquisto
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Il chiarimento è stato dato direttamente dall’Agenzia delle Entrate che ha risposto all’interpello numero 400 del 1° agosto 2022
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Tra le diverse condizioni richieste al momento dell’acquisto per poter beneficiare delle agevolazioni c’è anche quella di non essere titolare, neppure per quote, e anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con gli stessi benefici
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Perciò l’acquisto agevolato da parte di uno dei due coniugi in comunione dei beni esclude, quindi, entrambi i coniugi dalla possibilità di accedere al bonus prima casa per i successivi acquisti
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Un’altra condizione da rispettare è non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di un’altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui si trova l’immobile da acquistare

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L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. Per gli atti stipulati nel 2021, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2019; per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è quello del 2020

Le agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022. La legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato di ulteriori sei mesi il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal decreto “Sostegni bis”

La norma prevede i seguenti benefici: per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale; per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore