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Bonus prima casa, come funziona il beneficio se si compra in comunione dei beni

Economia fotogallery
03 ago 2022 - 07:00 10 foto
©IPA/Fotogramma

Se uno dei due coniugi acquista un’abitazione usufruendo dell’agevolazione prevista solo per la sua parte, l’altro non potrà beneficiare nuovamente della riduzione delle imposte di registro, catastale e ipotecaria per un successivo acquisto

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Il bonus prima casa ha alcuni vincoli se l’acquisto dell’immobile viene fatto in comunione dei beni, ovvero l'acquisto agevolato preclude un nuovo accesso ai benefici a entrambi i coniugi

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In pratica, se uno dei due coniugi compra un’abitazione usufruendo dei benefici previsti solo per la sua parte, l’altro non potrà beneficiare nuovamente della riduzione delle imposte di registro, catastale e ipotecaria per un successivo acquisto

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Il chiarimento è stato dato direttamente dall’Agenzia delle Entrate che ha risposto all’interpello numero 400 del 1° agosto 2022

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Tra le diverse condizioni richieste al momento dell’acquisto per poter beneficiare delle agevolazioni c’è anche quella di non essere titolare, neppure per quote, e anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con gli stessi benefici

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Perciò l’acquisto agevolato da parte di uno dei due coniugi in comunione dei beni esclude, quindi, entrambi i coniugi dalla possibilità di accedere al bonus prima casa per i successivi acquisti

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Un’altra condizione da rispettare è non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di un’altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui si trova l’immobile da acquistare

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Il bonus prima casa è riconosciuto ai giovani che non abbiano compiuto 36 anni e con un Isee non superiore a 40mila euro annui

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L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. Per gli atti stipulati nel 2021, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2019; per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è quello del 2020

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Le agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022. La legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato di ulteriori sei mesi il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal decreto “Sostegni bis”

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La norma prevede i seguenti benefici: per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale; per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore

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