
Ferie e permessi non goduti, il 30 giugno scadono le quattro settimane legali del 2020
A fine mese scadono i 28 giorni di riposo relativi al 2020 ai sensi della legge. Per i datori di lavoro che non provvederanno a risolvere i casi pendenti sono previste sanzioni contributive e pecuniarie

Il 30 giugno 2022 è una scadenza importante per quanti si occupano di amministrazione e gestione del personale all’interno delle aziende. Il motivo? A fine mese scade infatti il termine per godere delle quattro settimane di ferie “legali” maturate nel 2020 a cui probabilmente si aggiungerà anche la fine del periodo di fruizione dei permessi cosiddetti “ex-festività” e per riduzione dell’orario di lavoro
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In caso di mancato adempimento da parte del datore di lavoro, potrebbero scattare sanzioni di tipo contributivo e pecuniario
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Secondo la normativa, dopo un anno di lavoro presso una stessa azienda le ferie devono essere della durata di quattro settimane: due devono essere necessariamente riconosciute nel corso dell’anno di maturazione mentre le altre due anche nei successivi 18 mesi. Perciò la scadenza di quelle del 2020 è ovviamente il 30 giugno 2022
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Eventuali contratti collettivi possono invece prevedere un periodo minimo aggiuntivo di ferie, da fruire entro i termini stabiliti dall’accordo; ridurre il limite minimo di due settimane di ferie “legali” da fruire nell’anno di maturazione ed estendere il termine di diciotto mesi entro il quale concludere la fruizione delle ferie “legali”
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Per questo il mancato godimento delle ferie secondo quanto disposto o dalla legge o dai contratti collettivi può obbligare l’azienda a ricalcolare i contributi INPS dovuti sulle ferie maturate e non godute e a doverli poi versare (un obbligo valido anche in casi di ferie eccedenti le quattro settimane)
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Così nel mese successivo alla scadenza del periodo di fruizione, quindi luglio, l’imponibile previdenziale aumenta di un importo pari a quello delle ferie maturate e non godute. Soltanto nel momento in cui il lavoratore avrà possibilità di godere delle ferie si procederà al recupero di quella parte di imponibile e contributi per i quali l’obbligo di versamento è già stato assolto

Sono possibili eventuali deroghe: nel caso in cui l’interessato non abbia potuto usufruire delle ferie per ragioni di malattia, maternità o impedimento il godimento delle ferie resta congelato per la durata del problema

In caso di ferie non godute le sanzioni amministrative per il datore di lavoro possono essere diverse a seconda del danno. Il livello base va da 120 a 720 euro ma sono possibili maggiorazioni da 480 a 1800 euro, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata per almeno due anni, oppure anche da 960 a 5400 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata per almeno quattro anni

In caso di ferie non godute il lavoratore può citare in giudizio il suo capo, visto che sussiste il mancato recupero delle energie psico-fisiche. Perciò può chiedere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale, se in grado di provare l’esistenza del danno, e ovviamente il godimento delle ferie. La liquidazione è possibile solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro

Storia diversa in caso di permessi non goduti: in questi casi è possibile l'erogazione di un’indennità sostitutiva in caso di ore maturate e non godute entro un determinato termine. L’eventuale liquidazione avviene sempre entro una determinata scadenza