
Bonus per le imprese energivore: come ottenerlo. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
È dedicato alle aziende che registrano un forte consumo di energia elettrica per garantire una parziale compensazione degli extra costi sostenuti, a causa dell'eccezionale innalzamento del prezzo in bolletta. L’agevolazione è stata introdotta dal decreto Sostegni-ter

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per permettere alle imprese energivore, cioè a quelle che registrano un forte consumo di energia elettrica, di ottenere il bonus introdotto dal decreto Sostegni-ter
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L’agevolazione, sotto forma di credito d'imposta, è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022, da gennaio fino a fine marzo
La risoluzione numero 13/E del 21 marzo 2022 dell'Agenzia delle Entrate
Nello specifico, l'articolo 15 del decreto Sostegni-ter (Dl. n. 4/2022) - si legge in una nota dell'Agenzia delle Entrate – ha introdotto il “bonus energia” per le imprese, un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta
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Lo sconto vuole garantire alle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici una parziale compensazione delle spese extra sostenute, a causa dell'eccezionale innalzamento del prezzo dell'energia
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L'Agenzia delle Entrate precisa che la risoluzione n. 13/E pubblicata il 21 marzo istituisce il codice tributo che potrà essere utilizzato dalle aziende in possesso dei requisiti per accedere all'agevolazione, indicati nel decreto del Mise del 21 dicembre 2017
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Per poter accedere all'agevolazione è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all'ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all'ultimo trimestre del 2019

Il codice tributo da utilizzare per usufruire del credito d'imposta è "6960". Il codice dovrà essere inserito nel modello F24 nella "sezione Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" o, nei casi in cui l'esercente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"

Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap

Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto