
Bonus edilizi, quali sono i documenti richiesti per preparare il visto di conformità
Fondazione nazionale e Consiglio nazionale dei commercialisti hanno messo a punto una guida per aiutare i professionisti a verificare se i cittadini che richiedono l'ecobonus, il sismabonus o il bonus ristrutturazione hanno preparato tutta la documentazione richiesta. Dalle ricevute di pagamento degli oneri comunali alla CILA: ecco cosa serve

L’obbligo del visto di conformità - previsto per poter usufruire di vari bonus edilizi, come il superbonus 110%, l’ecobonus, il sismabonus e il bonus ristrutturazione - ha ampliato la lista di procedure che i cittadini devono svolgere durante i lavori, così come gli incarichi dei professionisti chiamati a seguire le operazioni edilizie
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I visti di conformità sono richiesti se i cittadini intendono utilizzare le agevolazioni statali sotto forma di sconto in fattura o cessione di credito, e non invece come detrazioni dirette. Non sono richiesti per interventi classificabili nella categoria dell’edilizia libera e per lavori che non superano il valore di 10mila euro
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La Fondazione nazionale dei commercialisti, insieme al Consiglio nazionale dei commercialisti, ha messo a punto alcune guide per indirizzare i professionisti incaricati di seguire i visti di conformità nell’ambito dell’ecobonus, del sismabonus e del bonus ristrutturazione, nelle loro versioni ordinarie
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Si tratta in sostanza di un aiuto ai professionisti per verificare se i cittadini che seguono hanno fornito tutta la documentazione richiesta per procedere con i lavori e apporre il visto di conformità. Solo così si possono infatti ottenere le agevolazioni fiscali
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Da controllare innanzitutto che i documenti indichino le spese sostenute, i dati del beneficiario della detrazione, l’ammontare del credito ceduto, i dati relativi all’immobile (come la visura catastale e la domanda di accatastamento o, in alternativa, le ricevute di pagamento dei tributi richiesti)
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Va poi verificata la presenza di documenti che attestino la proprietà o la disponibilità dell’immobile in capo a chi richiede il bonus, la comunicazione di inizio lavori (CIL o CILA), la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e le connesse ricevute di deposito negli uffici comunali competenti, le spese e i pagamenti obbligatori effettuati (come ad esempio le imposte di bollo e le fatture)

A questi si aggiunge l’asseverazione della congruità delle spese, che deve riferirsi a lavori già iniziati

In riferimento al sismabonus, si ricorda ai professionisti che è necessaria la documentazione che certifica a quale zona sismica appartiene l’immobile su cui si svolgono i lavori

Si può usufruire del bonus soltanto per edifici che appartengono alle zone sismiche di tipo 1, 2 e 3, cioè quelle ad alto rischio e quelle dove, come spiega la Protezione Civile, “i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2”

Per quanto riguarda nello specifico l’ecobonus, viene chiarito come tutti gli interventi devono essere accompagnati da dichiarazione sostitutiva che attesti la presenza all’interno dell’immobile da ristrutturare di un impianto di riscaldamento funzionante oppure attivabile tramite manutenzione