
Reddito di cittadinanza, i chiarimenti dell’Inps sul calcolo della rata mensile
L’Istituto ha fornito dei chiarimenti riguardo alla norma che allinea il calcolo delle rate del reddito di cittadinanza rispetto ad altri trattamenti assistenziali percepiti: da gennaio, si legge in un messaggio, nel reddito per calcolare l'importo rientrano nuove tipologie, come le maggiorazioni sociali. Possono quindi verificarsi delle variazioni nell'importo

L’Inps ha fornito alcuni chiarimenti riguardo al reddito di cittadinanza. I chiarimenti, in particolare, riguardano la norma che allinea il calcolo delle rate del reddito di cittadinanza (Rdc) rispetto ad altri trattamenti assistenziali percepiti. Ecco cosa c’è da sapere
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La rata mensile del Reddito di cittadinanza è calcolata in riferimento al “Reddito familiare”, a sua volta determinato sulla base di quanto presente in Isee come somma dei redditi e dei trattamenti esenti (non assoggettati ad Irpef), percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare. Gli importi considerati sono quelli relativi a due anni antecedenti a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Pertanto, per l’anno 2022, in linea generale, si considerano i redditi e i trattamenti di tutti i componenti del nucleo percepiti nel 2020
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Tra i trattamenti assistenziali rilevanti rientrano, ad esempio, gli assegni al nucleo familiare/assegni familiari, gli assegni familiari dei comuni ai nuclei numerosi, l’assegno sociale/pensione sociale, la carta acquisti. Il reddito familiare, però, non sempre coincide con quanto è presente in Isee: i trattamenti assistenziali presenti in Isee devono quindi essere “aggiornati” tenendo conto degli importi che il beneficiario sta effettivamente percependo nell’anno in corso e non due anni prima
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Facciamo un esempio: se nell’anno 2020 si percepiva l’assegno sociale e questo trattamento non è più percepito nel 2022, la norma impone di tenere conto della situazione aggiornata. Allo stesso modo, se nel 2022 è iniziata la fruizione di una indennità che due anni prima non veniva percepita, bisogna tenere conto della situazione corrente ai fini della determinazione del reddito e dell’erogazione delle rate di Rdc
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L’operazione che aggiorna i trattamenti è quindi finalizzata alla valutazione della condizione “attuale” del nucleo familiare nel momento in cui viene calcolata la rata della prestazione
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Da gennaio, si legge in un messaggio dell’Istituto, nel reddito per calcolare l'importo del reddito e della pensione di cittadinanza rientrano anche le maggiorazioni sociali, ovvero gli incrementi delle pensioni spettanti a determinate categorie di soggetti che hanno determinate condizioni reddituali, compresa la cosiddetta Quattordicesima. Non rientrano invece le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi come l'indennità di accompagnamento
Il messaggio dell'Inps
A decorrere dalla rata di Rdc del mese di gennaio 2022, quindi, le operazioni di aggiornamento dei redditi vengono effettuate non solo sui trattamenti già oggetto di aggiornamento da parte dell’Istituto - come gli assegni al nucleo familiare/assegni familiari, gli assegni familiari dei comuni ai nuclei numerosi, l'assegno sociale/pensione sociale, la carta acquisti - ma anche su altre tipologie di trattamenti assistenziali

In particolare, sono trattamenti assistenziali che sino a oggi non erano stati aggiornati ai fini della determinazione del reddito utile per l'erogazione di Rdc, tra i quali rientrano tutte le maggiorazioni sociali e cioè gli incrementi delle pensioni spettanti a determinate categorie di soggetti che hanno determinate condizioni reddituali. Il reddito di cittadinanza, ricorda l’Inps, "non rileva al fine dell'ottenimento delle maggiorazioni, mentre tali trattamenti assistenziali rilevano ai fini della determinazione del reddito Rdc"

In altre parole, il Rdc non viene considerato mai come reddito utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni assistenziali (assegno sociale, pensioni di invalidità e relative maggiorazioni). Inoltre, non vengono considerati tra i trattamenti assistenziali da aggiornare le somme percepite a titolo di arretrati, l'assegno di natalità, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute e l'indennità di accompagnamento

"In conseguenza dell'applicazione della nuova disciplina - si legge sul sito dell’Inps - possono verificarsi variazioni nell'importo della rata della prestazione Rdc/Pdc rispetto a quanto percepito in precedenza, in particolare nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, decadenza dal beneficio, reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria"