Bonus prima casa under 36, gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Una circolare chiarisce che non ha diritto all’agevolazione chi compie 36 anni nello stesso anno solare del rogito: se è stipulato nel 2021, l’acquirente per avere il beneficio deve compiere 36 anni nel 2022; se viene stipulato nel 2022, il compleanno deve essere nel 2023
Per usufruire del bonus “prima casa under 36” non bisogna compiere 36 anni nello stesso anno solare del rogito. A chiarirlo è una circolare dell’Agenzia delle Entrate
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In base a quando scritto dall’Agenzie delle Entrate, se il rogito viene stipulato nel 2021 l’acquirente per avere il beneficio deve compiere 36 anni nel 2022; se viene stipulato nel 2022, il compleanno deve essere nel 2023. Il bonus “prima casa under 36” è l’agevolazione prevista dal Dl Sostegni bis per i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40mila euro che acquistano un'abitazione entro il 30 giugno 2022
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A chiarire il punto sulla questione anagrafica è la circolare numero 12 del 14 ottobre 2021: il beneficio è per gli acquirenti che “nell'anno solare in cui viene stipulato l'atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno d'età”, si legge testualmente nella circolare dell’Agenzia delle entrate. L’interpretazione appare restrittiva rispetto alla disposizione del decreto Sostegni bis, che non specificava se il 36esimo anno d’età dovesse essere compiuto dopo il rogito o nell’anno solare successivo
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Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate vengono riportati due esempi, per chiarire meglio: “Tizio, che stipulerà un atto di acquisto di un immobile a uso abitativo nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni di età nel dicembre 2021, non beneficerà dell’agevolazione; Caio, che stipulerà un atto di acquisto di un immobile a uso abitativo nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni di età nel gennaio 2022, al ricorrere degli altri requisiti normativamente previsti, beneficerà dell’agevolazione”
Oltre al requisito legato all’età e al compimento degli anni, potranno usufruire del bonus i giovani che hanno un Isee inferiore a 40mila euro annui
Nei giorni scorsi, un'altra circolare dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come ad esempio il box, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva
Il bonus è applicabile anche nel caso dell’acquisto di immobili in aste giudiziarie
Vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022
L’agevolazione, spiega l’Agenzia delle Entrate, non è applicabile ai contratti preliminari di compravendita, essendo prevista per i soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso