
Lavoratori dello spettacolo, novità sull'indennità di malattia: destinatari e regole
L'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) ha pubblicato una circolare nella quale sono stati specificati i criteri e i requisiti, a decorrere dal 26 maggio 2021, per beneficiare del pagamento. Modifiche apportante in seguito all’approvazione del decreto Sostegni bis

In arrivo novità dall'Inps per i lavoratori dello spettacolo. Il 10 settembre, l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha pubblicato una circolare sull'indennità di malattia: in particolare, a decorrere dal 26 maggio 2021, cambiano e si ammorbidiscono i requisiti per beneficiare del pagamento
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Come specifica la stessa circolare, la principale modifica - arrivata in seguito all'approvazione del decreto Sostegni bis - è che ai fini del pagamento dell'indennità di malattia, per un massimo di 180 giorni per anno, sarà necessario far valere almeno 40 contributi giornalieri versati dall'1 gennaio dell'anno solare che precede l'insorgenza della malattia
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Così, i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo hanno la facoltà di beneficiare dell'indennità di malattia secondo nuovi requisiti. Questo vuol dire che si amplia la platea dei soggetti che avranno diritto al pagamento da parte dell'Inps
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Ampliamento valido a patto che lo stesso soggetto per il medesimo periodo non riceva già la normale retribuzione da parte del datore di lavoro
La circolare dell'Inps
Ad ogni modo, si evince dalla circolare, sono diverse le categorie che rimangono escluse dalla misura e dall'obbligo assicurativo per malattia, così come previsto in precedenza. Tra questi ci sono i "lavoratori autonomi esercenti attività musicali", per i quali vista la natura imprenditoriale dell'attività svolta, non è stata riconosciuta l’assicurazione in oggetto

Esclusi anche i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche ai quali, pur essendo dipendenti da enti di diritto privato, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego con riferimento alla certificazione e al trattamento economico delle assenze per malattia

Non rientrano neppure i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165

Per quanto riguarda invece il calcolo e la durata dell’indennità, il diritto al pagamento spetta dal quarto giorno successivo all'inizio dell’evento di malattia, per un massimo di 180 giorni nell’anno solare

Inoltre viene specificato che, così come per la generalità dei lavoratori, in caso di certificati di continuazione o ricaduta entro 30 giorni, non si applicano i tre giorni di carenza, e i giorni del nuovo periodo si sommano a quelli precedenti, anche ai fini del calcolo

Per quanto riguarda l'importo della malattia per gli ex Enpals, questo si calcola sul 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20esimo giorno di durata della malattia, comprese domeniche e festività nazionali e religiose infrasettimanali; sull’80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21esimo giorno in poi fino al limite di 180 giorni; sul 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana

Inoltre, qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare per tali giorni è del 60% o dell’80%, a seconda della durata della malattia

Per il calcolo della retribuzione di riferimento, la circolare specifica che, stando alle novità previste dal decreto Sostegni bis, a decorrere dagli eventi verificatisi dal 26 maggio 2021 bisognerà tener presenti le ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo, soggette a contributo. La circolare inoltre specifica che sono compresi il rateo della tredicesima mensilità e altri eventuali premi o emolumenti vari, ugualmente soggetti a contribuzione

Infine, l’Inps fa sapere che il pagamento dell’indennità di malattia sarà anticipato dal datore di lavoro, ad eccezione di disoccupati, saltuari con contratto a termine o a prestazione e occupati presso imprese che esercitano attività saltuaria o stagionale che ricevono la prestazione direttamente dall'Istituto