Sino alla fine di settembre sarà possibile richiedere il sussidio. Si tratta di un credito d’imposta del 50% della somma investita per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali, così come su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato
È stata riaperta dall’1 settembre la finestra che dà la possibilità di richiedere il bonus pubblicità. Le domande potranno dunque essere inviate fino a giorno 30 grazie ad alcune novità introdotte dal decreto Sostegni bis e confermate in sede di conversione
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Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto al 50% della somma spesa per investimenti pubblicitari su giornali, emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato
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La domanda può essere presentata da imprese e lavoratori autonomi al di là della natura giuridica assunta. Non è vincolante la dimensione dell’azienda né il contabile adottato. Inoltre, a richiedere il bonus possono essere anche gli enti non commerciali
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Non solo: a seguito della modifica apportata dal decreto Sostegni bis, nel 2021 il credito di imposta può essere richiesto anche da chi effettua investimenti inferiori rispetto a quelli del 2020; i soggetti che non hanno fatto sostenuto alcuna spesa per la pubblicità nell’anno 2020 e tutti coloro che hanno iniziato la loro attività nel 2021
Per quanto riguarda gli interventi ammessi dal bonus: si tratta di investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale purché registrati presso il competente Tribunale e provvisti di un direttore responsabile
Validi anche gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione
Inoltre, come previsto dal decreto Sostegni bis, limitatamente per il 2021 e il 2022 sono ammessi anche gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato
Tuttavia, sono escluse dal bonus tutte le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi, così come gli investimenti per la trasmissione o l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale e chat-line
Infine, non sono valide per la fruizione le spese accessorie, quelle di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa
Per beneficiare del credito d’imposta, i soggetti richiedenti devono presentare: nel periodo dal 1° settembre al 30 settembre la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, con dati degli investimenti già fatti o in previsione nell’anno agevolato
Successivamente, dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, va presentata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per confermare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti
Per presentare la comunicazione è possibile utilizzare i servizi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, accedendo tramite, Spid; Carta nazionale dei servizi (CNS); Carta di identità elettronica (CIE); entratel e fisconline