
Bonus facciate 2021 valido anche per un solo condomino: i dettagli
A stabilirlo è l’Agenzia delle entrate in un parere in risposta a un quesito. L’importante è che ci sia una delibera condominiale che autorizzi il sostenimento delle spese da parte del singolo interessato a effettuare i lavori
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Il bonus facciate nei condomini è utilizzabile anche da un unico contribuente: a stabilirlo è l’Agenzia delle entrate in un parere in risposta a un quesito. L’importante è che ci sia una delibera condominiale che autorizzi il sostenimento delle spese da parte del singolo interessato a effettuare i lavori
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Il quesito riguarda un contribuente che è proprietario di un appartamento in un mini condominio di tre unità immobiliari. L'edificio è in possesso di tutti i requisiti per accedere ai benefici previsti. Con il consenso degli altri condomini, vorrebbe intervenire sulla facciata dello stabile e farsi carico delle spese
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Nel parare l’Agenzia chiarisce che per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio le spese necessarie “sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”
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Qualora l'assemblea dei condomini autorizzi l'esecuzione dei lavori e all'unanimità acconsenta al sostenimento delle relative spese da parte di un solo condomino, è possibile avvalersi delle detrazioni fiscali
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Queste indicazioni sono valide anche nell'ipotesi del cosiddetto “condominio minimo”, ovvero nel caso di un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini
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In sostanza, il singolo condomino può pagare interamente le spese previste per il rifacimento delle facciate e beneficiare dell'agevolazione fiscale, adottando una delibera condominiale all'unanimità per l'autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa da parte sua
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Il bonus facciate è la detrazione fiscale pari al 90% delle spese sostenute in caso di interventi volti al recupero o restauro delle facciate esterne di abitazioni o condomini. Gli edifici dovranno essere ubicati in zona A o B o assimilabili secondo la normativa

I lavori dovranno essere realizzati sulle strutture opache della facciata, su balconi, su ornamenti e fregi. Sono inclusi gli interventi di pulitura o tinteggiatura esterna, e anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici
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Requisito fondamentale è che i lavori siano effettuati sull’involucro esterno visibile dell’immobile: non spetta per le opere realizzate sulle facciate interne dell’edificio, se non sono visibili dalla strada o da un suolo a uso pubblico
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Le spese che possono essere portate in detrazione 90%, da documentare debitamente, devono essere effettuate dall’1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021