
Dl Semplificazioni, dalla Cila ai pannelli: le novità sul Superbonus
Via libera ai ritocchi alla misura, che rendono più facile l’utilizzo dell’agevolazione. L’emendamento all’articolo 33 bis ha ottenuto parere positivo dal Governo. Eliminato l’obbligo della dichiarazione di conformità urbanistica, chiarita la questione dei tetti fotovoltaici

L’utilizzo del Superbonus diventa più agevole per le famiglie con i ritocchi contenuti nell’emendamento all’articolo 33 bis del decreto Semplificazioni, che ha ottenuto parere positivo dal Governo
Superbonus 110%, le nuove scadenze
L’annuncio è stato dato da Martina Nardi, presidente della commissione Attività produttive della Camera, che aveva presentato l’emendamento. “Ora è chiaro che per procedere basta una semplice Cila, cioè la comunicazione di inizio lavori - ha detto - e non la Scia, necessaria quando l'intervento riguarda elementi strutturali. Si tratta di una svolta importante”
Superbonus, incentivo anche per la fibra ottica: l'ipotesi
Per interventi che riguardano le parti strutturali degli edifici o i prospetti sarà quindi sufficiente la Cila. Per le opere di "edilizia libera" nella Cila è richiesta la sola descrizione dell’intervento, mentre in caso di variazioni in corso d'opera basterà comunicarle a fine lavori come integrazione della stessa Cila. A conclusione dei lavori non è infine richiesta la segnalazione certificata di inizio attività

È anche ufficiale che non c’è più l’obbligo della dichiarazione di conformità urbanistica sia in caso di superbonus 110% sia in caso di sisma-bonus per opere di intervento strutturale, come per esempio il rifacimento del tetto o del solaio o delle scale

La modifica libera i professionisti e i cittadini da numerosi passaggi burocratico-amministrativi. Altre novità, poi, riguardano il cappotto termico e il cordolo anti-sismico

Il cappotto termico e il cordolo anti-sismico, d'ora in avanti, andranno in deroga alle distanze minime fra edifici previste per legge. Riguardo ai tetti fotovoltaici viene inoltre chiarito che si potranno installare i pannelli anche nei centri storici
Nello specifico i pannelli potranno essere disposti nelle Zone A che i Comuni hanno individuato successivamente al 1968, purché si tratti di pannelli integrati e non riflettenti, che non snaturino il paesaggio

Un'ulteriore semplificazione riguarda anche i casi di violazione. Quelle “meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo” non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata

Invece nel caso di violazioni rilevanti ai fini delle erogazioni degli incentivi, la decadenza del beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione

Altra novità è che chi acquista un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione al 110% avrà 30 mesi e non più 18 per stabilire la propria residenza nel Comune dell'immobile e pagare l'imposta di registro ridotta del 2%