
Ritoccato il bonus sanificazione: ecco come funziona e a chi spetta
Un emendamento al decreto Sostegni bis modifica l’agevolazione fiscale introdotta nel 2020 per quei contribuenti che, durante l'emergenza Covid, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e hanno acquistato dei dispositivi di protezione. Il bonus è stato infatti riproposto per le spese sostenute a giugno, luglio e agosto 2021 (con quota rivista) e allargato alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. Tutti i dettagli

Il bonus sanificazione è un’agevolazione fiscale introdotta nel 2020 per quei contribuenti che, durante l’emergenza Covid, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e hanno acquistato dei dispositivi di protezione. Ora sono state introdotte delle modifiche
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LE NOVITÀ - Un emendamento al decreto Sostegni bis, approvato dalla commissione Bilancio della Camera nella seduta dell'8 luglio 2021, ha infatti ritoccato il bonus sanificazione 2021 allargando la platea dei beneficiari
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COS'È - Il bonus sanificazione è un credito d’imposta introdotto dal decreto Rilancio nel 2020: come detto, è riconosciuto per le spese sostenute per misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione o acquisto dei dispositivi di protezione. Nel 2021 è stato riproposto e allargato anche alle spese sostenute nel 2021
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LE SPESE DEL 2021 - In particolare, il decreto Sostegni bis lo riconosce per le spese sostenute a giugno, luglio e agosto 2021
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A CHI SPETTA - Secondo la sua formulazione iniziale, il bonus era riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali compresi quelli del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti. Poi è stato allargato alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale
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LA NUOVA PLATEA - Ora, grazie all’emendamento al decreto Sostegni bis (che è in fase di conversione in legge), il bonus è allargato anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale o, in mancanza, identificate con autocertificazione da "B&B". Rientrano, quindi, anche i privati proprietari di un immobile utilizzato per affitti brevi, bed and breakfast e casa vacanze

LA PRIMA FORMULAZIONE - Quando è stato introdotto, l’agevolazione era pari al 60% della spesa sostenuta. Il credito d’imposta non può eccedere i 60mila euro

IL RITOCCO - Ora la misura è stata ritoccata: l’agevolazione è pari al 30%, mentre resta il tetto di 60mila euro per ogni beneficiario. Il limite complessivo di spesa è fissato in 200 milioni di euro

LE SPESE - Le spese che rientrano nel bonus sono: sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti; somministrazione di tamponi per le persone che prestano la loro opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi al beneficio
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I DISPOSITIVI - E ancora: l’acquisto di dispositivi di protezione individuali - conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme europea - come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e scarpe; l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza, come ad esempio termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti (sempre a condizione che siano conformi alle norme dell’Ue)

IL CREDITO D'IMPOSTA - Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta, oppure in compensazione nel modello F24