.jpg?im=Resize,width=375)
Bonus facciate, cosa scrivere nel bonifico: le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate
Per non rischiare di perdere l'agevolazione, nel versamento vanno indicati la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto della ditta che effettua i lavori. Se possibile, ma non è obbligatorio, va indicato il riferimento normativo, la legge n. 160/2019
.jpg?im=Resize,width=335)
Tra i vari adempimenti da rispettare per richiedere il bonus facciate, c’è il pagamento delle spese agevolabili da parte di persone fisiche tramite bonifico bancario o postale "parlante" (i titolari di reddito d’impresa, invece, non hanno questo obbligo). Ecco quali indicazioni vanno scritte nel bonifico per poter ricevere senza problemi l’agevolazione
Bonus facciate 2021: dai beneficiari ai lavori ammessi, tutto quello che c’è da sapere.jpg?im=Resize,width=335)
Nel bonifico vanno indicati innanzitutto la causale del versamento e il codice fiscale del beneficiario della detrazione
Bonus facciate, come ottenerlo: le novità nel vademecum EneaInoltre nel bonifico non deve mancare il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (ditta o professionista che ha effettuato i lavori)
Superbonus 110%, arriva la proroga: ecco cosa cambierà.jpg?im=Resize,width=335)
Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane e gli istituti di pagamento operano una ritenuta d’acconto dell’8%
Bonus affitto 2021, può usufruirne anche chi paga in ritardo il canone.jpg?im=Resize,width=335)
È possibile indicare nei bonifici predisposti da banche o Poste Italiane anche gli estremi della legge n. 160 del 2019 (la legge di bilancio 2020 che contiene la normativa sul bonus facciate)
Ecobonus 2021, detrazioni del 110%, 65% e 50%: spese ammesse e limiti.jpg?im=Resize,width=335)
L'agevolazione è riconosciuta anche se non è possibile indicare il riferimento normativo in questione nella causale del versamento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 2/2020 e in una risposta a un interpello (n. 185/2020).

Possono usufruire dell’agevolazione "tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva”. Possono usufruirne, quindi, sia le persone fisiche sia le imprese
.jpg?im=Resize,width=335)
Il bonus facciate è una detrazione d'imposta del 90% sugli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
.jpg?im=Resize,width=335)
Gli edifici su cui si realizza l'intervento possono essere di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Devono però trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali
L’Agenzia delle Entrate specifica che “sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico”
.jpg?im=Resize,width=335)
La detrazione è riconosciuta al 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale. Va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione
.jpg?im=Resize,width=335)
Sconto in fattura e cessione del credito consentono di recuperare subito il 90% del Bonus facciate, senza aspettare i 10 anni di tempo previsti per l’utilizzo in detrazione fiscale
.jpg?im=Resize,width=335)
I lavori ammessi sono quelli realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna degli edifici (anche solo di pulitura e tinteggiatura) e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Ammessi anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese anche le spese correlate. Requisito fondamentale è che i lavori siano effettuati sull’involucro esterno visibile dell’immobile: non spetta per le opere realizzate sulle facciate interne dell’edificio, se non sono visibili dalla strada o da un suolo a uso pubblico

Per accedere, inoltre, bisogna indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Bisogna anche comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’Asl (non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio)
%20-%20Copia.jpg?im=Resize,width=335)
DOCUMENTI - È importante conservare, in modo da presentarli su richiesta, questi documenti: fatture; ricevute del bonifico; abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori; copia domanda di accatastamento, per immobili non censiti; ricevute di pagamento dei tributi locali; copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per i lavori in condominio e ripartizione delle spese; dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori se effettuati da affittuari