
Bonus affitto 2021, può usufruirne anche chi paga in ritardo il canone del 2020
La precisazione dell’Agenzia delle Entrate in risposta a un interpello: si riconosce il credito d’imposta anche a chi paga nel 2021 i canoni del 2020, cioè quelli che danno diritto all’agevolazione per locazioni a uso non abitativo (ma anche a chi ha anticipato nel 2019 i canoni del 2020). Non solo, il ritardo non fa perdere il diritto alla cessione del credito al proprietario dell’immobile

Il diritto di usare il Bonus affitti 2021 rimane anche se il canone di un locale commerciale relativo al 2020 viene pagato in ritardo: il ritardo, inoltre, non fa perdere il diritto alla cessione del credito. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un’istanza di interpello
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L’Agenzia ha precisato che la legge consente di beneficiare del credito d'imposta anche se il canone viene versato al proprietario l’anno successivo rispetto a quando doveva essere pagato
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Il Fisco, quindi, elimina i vincoli temporali del Bonus affitti: riconosce l’agevolazione anche a chi paga nel 2021 i canoni del 2020, cioè quelli che danno diritto al bonus
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La precisazione dell’Agenzia delle Entrate è contenuta nella risposta all’interpello n. 263 del 19 aprile 2021: si conferma la possibilità di accedere al Bonus affitti per i canoni di locazione pagati in ritardo e si ammette - nonostante il ritardo - anche la possibilità per l’affittuario di cedere il credito d’imposta al proprietario dell’immobile (se è d’accordo), abbassando l’importo del canone. In questo caso, la scadenza è il 31 dicembre 2021
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Inoltre, il Bonus viene riconosciuto anche a chi ha anticipato nel 2019 i canoni del 2020. In altre parole: che si versi l’affitto nel 2019 o nel 2021, se è riferito al 2020 si ha sempre diritto all’agevolazione
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Il Bonus affitti è un credito d’imposta sull’importo del canone di affitto relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, poi esteso anche a ottobre, novembre e dicembre, in favore delle partite Iva più colpite dalle restrizioni legate al coronavirus. Per le strutture turistico ricettive è stato esteso fino ad aprile 2021 dalla Legge di Bilancio
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Il credito d’imposta è pari al 60% del canone di locazione degli immobili a uso non abitativo e al 30% in caso di affitto d’azienda
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Come previsto dal dl Rilancio, è riconosciuto a chi esercita attività d’impresa, arte o professione e ha avuto nel 2019 ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro: è necessario aver registrato un calo di fatturato o corrispettivi pari almeno al 50% nel mese in cui si intende beneficiare dell’agevolazione, rispetto allo stesso mese del 2019

Il decreto Rilancio chiedeva come requisito per beneficiare del bonus che il pagamento dell’affitto fosse fatto entro l’annualità del 2020, cioè prima del 31 dicembre dello scorso anno: invece, con la precisazione dell’Agenzia dell’Entrate, questo limite è caduto

La risposta dell’Agenzia delle Entrate, comunque, conferma la possibilità di optare per la cessione del credito per i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta del 60 o del 30%: questa opzione consente di cedere al locatore il bonus spettante, in cambio di uno sconto di pari importo sul canone di affitto dovuto nel 2020

Questa opzione vale anche in caso di versamento in ritardo dei canoni di locazione, a patto però di rispettare la scadenza del 31 dicembre 2021. E vale anche per i pagamenti effettuati in anticipo nel 2019: in questo caso, l’Agenzia precisa che “nelle ipotesi in cui il canone sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto“