
Rinvio delle cartelle esattoriali, come richiedere il pagamento a rate
Il governo con il Dl 3/2021 ha deciso di ampliare di un mese il periodo di sospensione disposto nell’articolo 68 del Dl 18/2020, originariamente in scadenza a dicembre scorso. Ecco tutti i chiarimenti, che si trovano nelle FAQ del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, su come fare per rottamazione ter e saldo e stralcio

C’è tempo fino al 1 marzo 2021 per i contribuenti per pagare le cartelle fiscali, per le quali l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha previsto la possibilità di chiedere la rateizzazione: ecco tutti i chiarimenti, che si trovano nelle FAQ del sito dell’Agenzia, su come fare per rottamazione ter e saldo e stralcio
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Sono i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati dopo l’emanazione del Dl 3/2021. Con il “decreto-ponte” il governo ha deciso di ampliare di un mese il periodo di sospensione disposto nell’articolo 68 del Dl 18/2020, originariamente in scadenza a dicembre scorso
I chiarimenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate
In attesa di un provvedimento che dovrebbe allungare ulteriormente il medesimo periodo e che dovrebbe essere contenuto nel prossimo Decreto Ristori, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione fornisce ai contribuenti tutte le informazioni relative alla possibilità di rateizzare le cartelle
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Il decreto Ristori ha rinviato il termine per le rate in scadenza relative alla rottamazione ter e al saldo e stralcio delle cartelle, fissando la nuova data ultima al primo marzo 2021
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Il decreto non prevede alcun ritardo rispetto al termine previsto. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della ”Rottamazione-ter” e/o del ”Saldo e stralcio”, effettuato dopo il 1° marzo 2021, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative

Inoltre, il primo marzo è anche la scadenza del versamento della prima rata del 2021. In caso di versamenti oltre tale termine, o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute

I soggetti decaduti dalla rottamazione-ter o dal saldo e stralcio per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, possono dunque usufruire delle novità introdotte dal Decreto Rilancio e chiedere la rateizzazione per le somme ancora dovute. Il decreto Ristori ha esteso tale possibilità anche in favore dei contribuenti decaduti dai benefici della prima rottamazione e rottamazione-bis

La domanda di rateizzazione può essere inviata in tre modi: tramite Pec, usando gli indirizzi riportati in ciascun modello di rateizzazione; presentando la richiesta presso gli sportelli degli uffici AdeR; facendo richiesta online tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata, valido solo per gli importi fino a 100mila euro

Per le domande di rateizzazione presentate entro il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2021 il contribuente usufruisce del maggior periodo di decadenza introdotto dal decreto Rilancio (prorogato poi dal decreto Agosto e infine dal decreto Ristori), ovvero il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque ordinariamente previste. Inoltre, con domanda trasmessa sempre entro la fine del 2021, i soggetti che avevano piani di rientro decaduti a marzo 2020 possono accedere ad una nuova rateazione, senza pagare le rate scadute

Discorso diverso per i contribuenti con dilazioni in corso all’8 marzo 2020. Il DL n. 3/2021 prevede che il pagamento delle rate sospese, ovvero quelle con scadenza compresa tra l’8 marzo 2020 e il 31 gennaio 2021, dovrà essere effettuato entro il prossimo 28 febbraio 2021. Le rate con scadenza successiva al periodo di sospensione devono essere versate nel rispetto delle date riportate sui bollettini e sui moduli di pagamento allegati al provvedimento di accoglimento

Se il contribuente non ha ad esempio pagato alcuna rata in scadenza nel periodo di sospensione, il mese successivo dovrà procedere con il versamento di tutto il debito, altrimenti si decade dai benefici

Altre novità chiarite dall’Agenzia delle Entrate sono che il datore di lavoro deve interrompere il pignoramento dello stipendio fino a fine gennaio: le trattenute riprenderanno a febbraio. E inoltre, sempre fino a fine mese non si effettuano le verifiche degli enti pubblici su eventuali morosità del debitore, per pagamenti maggiori di 5mila euro