
Bonus affitto 2020, l'Agenzia delle Entrate:"Va verificato mese per mese"
Per usufruire dell'agevolazione il calo del fatturato e dei corrispettivi può essere verificato mese per mese, con la conseguenza che può essere operativa anche per una sola delle mensilità prese in considerazione. LA FOTOGALLERY

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire alcuni dubbi relativi al cosiddetto bonus affitti
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Questi aspetti da esplicitare riguardavano i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, previsti dall’articolo 28 del "Decreto Rilancio”
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In particolare, occorreva stabilire dei dettagli della modalità di calcolo del calo del fatturato da certificare per usufruire di questo credito d’imposta, con la questione se esso si potesse verificare anche mese per mese

L'Agenzia ha fatto luce su questo aspetto rispondendo all'interpello n. 466 del 13 ottobre 2020, in cui si poneva il caso di una SRL unipersonale che a causa dell’emergenza sanitaria aveva subito un forte calo del fatturato

Un calo frutto della pesante riduzione dei prezzi dei prodotti realizzati in locali “non abitativi” detenuti in locazione

Ciò che veniva richiesto era se fosse possibile usufruire del bonus affitti per una sola delle mensilità in questione, che erano marzo, aprile e maggio 2020

L’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito del contribuente in maniera positiva

Nel dare il proprio assenso l'Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento alla Circolare 9/E del 13 aprile 2020

Una comunicazione che stabilisce come il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall'articolo 28, vada effettuato facendo riferimento alle operazioni fatte nei mesi di marzo, aprile e maggio e fatturate o certificate

Si tratta delle operazioni che concorrono alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020)

A queste vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in tali mesi non rilevanti ai fini dell'IVA

E proprio con la stessa circolare, è stato chiarito che “il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese"

Perciò può accadere anche che il credito d’imposta spetti solo per uno dei mesi presi in considerazione
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Quindi, nel caso oggetto dell'interpello, è possibile fruire del credito d’imposta con riferimento alle mensilità in cui si sono verificati i presupposti richiesti dall'articolo 28
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