Introduzione
La legittima difesa è un istituto giuridico previsto dall’ordinamento italiano. Si tratta di una causa di giustificazione - a determinate condizioni stabilite dalla legge - per fatti che altrimenti sarebbero reati. Questa norma appare talvolta citata in casi di cronaca, che possono entrare anche nel dibattito pubblico e politico. È successo per esempio nel luglio del 2026 per la condanna in via definitiva del gioielliere Mario Roggero, che uccise due ladri dopo che questi avevano assalito e rapinato il suo negozio. Ma come funziona in Italia?
Quello che devi sapere
Cosa dice la normativa
Il perimetro della legittima difesa è disciplinato dall’articolo 52 del Codice penale. Questo prevede che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa”. Il testo prosegue spiegando che “nei casi previsti dall'articolo 614 (quello che disciplina la violazione di domicilio, ndr), primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione”. L’articolo, come ricordato dal Corriere della Sera, è stato riformato nel 2019 dal governo Conte I al fine di ampliare l’ambito di applicazione della normativa.
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I limiti della legittima difesa
La ratio della norma è quella di concedere ai cittadini una forma di tutela nel momento in cui l’intervento delle forze dell’ordine non può arrivare in tempo utile. Non si tratta comunque di un diritto illimitato: il testo infatti, come visto, fissa diverse condizioni affinché la difesa possa essere considerata legittima. In primo luogo infatti è necessario che il pericolo sia “attuale”, cioè in corso oppure imminente. Inoltre viene sottolineata la necessità che “la difesa sia proporzionata all'offesa”: non è infatti consentito rispondere con una forza sproporzionatamente maggiore all’offesa che si è ricevuta.
La riforma del 2019
Come detto, la disciplina della legittima difesa è stata riformata nel 2019 dal governo Conte I. L’esecutivo appoggiato da Movimento 5 Stelle e Lega ha infatti modificato la norma ampliando le tutele per chi si difende all’interno della propria abitazione oppure del proprio esercizio commerciale: in particolare è stato introdotto il concetto di difesa “sempre legittima”.
Il testo dell'articolo 52
La parte conclusiva dell’articolo 52 recita: “Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.
La difesa “sempre legittima”
La riforma ha dunque ampliato l’ambito di applicazione della normativa ma, come ricordato ancora dal Corriere della Sera, sentenze successive hanno ribadito che l’applicazione dell’articolo 52 del Codice penale rimane subordinata all’accertamento dei fatti. Dunque, rimane necessario difendersi da un rischio incombente per sé stessi o per gli altri e rispettare i paletti fissati dalla legge.
Legittima difesa e stato di necessità
È poi necessario chiarire come nel nostro ordinamento la legittima difesa sia separata dallo stato di necessità: quest’ultimo è infatti disciplinato dall’articolo 54 del Codice penale. Nel testo si legge che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo”.
L’eccesso colposo di legittima difesa
Inoltre, per avere un quadro completo, è necessario anche rifarsi all’articolo 55 del Codice penale che disciplina l’eccesso colposo. Questo prevede che “quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52 (quello che disciplina la legittima difesa, ndr), 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”.
La non punibilità per “grave turbamento”
La seconda parte dell’articolo 55 del Codice penale, infine, stabilisce che non è punibile chi abbia commesso un fatto in stato di grave turbamento dovuto alla situazione pericolosa in cui si trova. Il testo infatti spiega che “nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
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