Studente 13enne accoltella insegnante a scuola, perché non è imputabile secondo la legge
CronacaSecondo quanto previsto dall’articolo 97 del codice penale, “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”. I genitori o i tutori sono invece “responsabili del danno cagionato dal fatto illecito” secondo il codice civile
Uno studente di 13 anni ha accoltellato a scuola un’insegnante, ferendola gravemente. Dopo l’aggressione il ragazzino è stato portato dai carabinieri con i familiari, e in casa è stato trovato materiale potenzialmente pericoloso. Nonostante la gravità di quanto accaduto, però, il 13enne non è imputabile. In ogni caso la procura per i minorenni di Brescia potrebbe comunque aprire un fascicolo su quanto accaduto.
Come funziona il sistema penale minorile
Come spiegato dal ministero della Giustizia, “il sistema penale minorile italiano si costruisce intorno al concetto di imputabilità: per poter procedere penalmente nei confronti di un minore è necessario che questi sia imputabile, ovvero che sia stata valutata la capacità del minore per essere dichiarato responsabile di un reato e essere sottoposto a una pena”.
Perché un 13enne non è imputabile
Nel caso specifico del 13enne che ha accoltellato l’insegnante, a essere dirimente in base a quanto detto sopra è l’articolo 97 del codice penale: questo recita che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”. Inoltre, nessuno può essere chiamato a rispondere dei reati commessi da un minore di 14 anni. Questo principio è sancito dalla stessa Costituzione, che al primo comma dell’articolo 27 prevede che “la responsabilità penale è personale”.
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Cosa cambia tra i 14 e i 17 anni
La situazione sarebbe diversa se il responsabile avesse un’età compresa tra i 14 e 17 anni: in quel caso, spiega ancora il ministero della Giustizia, l’articolo 98 del codice penale indica che "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere." E dunque, ai sensi di questo articolo, “per i minori dai 14 ai 17 anni la capacità di intendere e di volere in relazione al reato compiuto deve essere sempre accertata, mentre per gli adulti autori di reato è presunta”.
Cosa cambia nel codice civile
Se quanto detto si applica all’imputabilità penale, diversa è la questione dal lato civile. Infatti l’articolo 2048 del codice civile prevede che “l padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi”.