Consulta, incostituzionali obblighi imposti a Ncc. Occhiuto: “Vinta battaglia liberale”

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La Corte costituzionale ha accolto un ricorso presentato dalla Regione Calabria, stabilendo che lo Stato non può imporre agli Ncc regole che favoriscano i taxi e invadano le competenze regionali sul trasporto pubblico locale. Occhiuto: "Calabria vince battaglia liberale, più mercato vuol dire più convenienza"

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La Corte costituzionale, in una sentenza depositata oggi, ha stabilito che non spetta allo Stato imporre obblighi e divieti agli operatori del servizio Ncc (noleggio con conducente) “che siano tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata”. Secondo i giudici, valicando i limiti della competenza statale nella materia “tutela della concorrenza” e regolando l'esercizio del servizio Ncc, lo Stato ha invaso la materia di competenza regionale “trasporto pubblico locale”. Per questo motivo, la Consulta ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Calabria contro il decreto interministeriale numero 226 del 2024 e le relative circolari attuative.

Occhiuto: "Calabria vince battaglia liberale, più mercato vuol dire più convenienza"

 

Il presidente della Regione Calabria  e vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, ha commentato la sentenza sui social: "Sugli Ncc la Regione Calabria vince ancora in Corte Costituzionale e si intesta una sacrosanta battaglia liberale. Più concorrenza e più mercato sono concetti che si traducono in più opportunità e più convenienza per i cittadini e per chi vuole fare impresa”. 

 

La sentenza 

 

Nella sentenza, la Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare previsioni che "introducono il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l'inizio del servizio Ncc, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree di cui all'art. 11, comma 6, della legge n. 21 del 1992; impediscono inoltre la stipula di contratti di durata con operatori Ncc a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione; impongono infine all'esercente Ncc l'utilizzo esclusivo dell'applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico”. Secondo i giudici, il vincolo temporale di venti minuti è “una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, volta a evitare che il servizio Ncc possa rivolgersi a una utenza indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze taxi”. Tale disciplina, oltretutto, "ripropone indirettamente obblighi previsti da norme statali che sono state già dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza numero 56 del 2020". Pertanto, “anche il divieto di stipulare contratti di durata con l'esercente il servizio Ncc per chi svolga solo indirettamente attività di intermediazione eccede il richiamato fine antielusivo e comprime indebitamente l'autonomia contrattuale”. Viene, infatti, "inibito a operatori economici (quali, ad esempio, alberghi, agenzie di viaggio o tour operator) di assicurare ai propri clienti servizi di trasporto certi, rapidi e a costi concordati". Infine, la Corte “ha reputato non rientrante nella materia ‘tutela della concorrenza’, in quanto sproporzionato, l'obbligo per l'esercente il servizio Ncc di utilizzare esclusivamente l'applicazione informatica ministeriale, in quanto le attività di controllo possono essere garantite attraverso soluzioni alternative più rispettose della libertà di iniziativa economica privata e coerenti con il principio di neutralità tecnologica”. Per queste ragioni, la Corte ha accolto i ricorsi e annullato le parti contestate degli atti impugnati, ritenendo che lo Stato sia intervenuto in un ambito che rientra nelle competenze regionali sul trasporto pubblico locale.

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