Introduzione
Le piogge e i primi freddi hanno subito fatto scattare la curiosità di tanti su quando avverrà l'accensione del riscaldamento nella propria casa o nel proprio condominio. Accensione che segue un calendario preciso. Dopo l’emergenza del 2022, che prevedeva la riduzione dei giorni e delle ore di accensione dei riscaldamenti, è di nuovo in vigore l’impianto normativo stabilito dal DPR 74/2013. Ecco cosa sapere
Quello che devi sapere
Ai Comuni l’ultima parola
A decidere le date di accensione sono i singoli Comuni. Eventuali deroghe comunali possono sopraggiungere quando ricorrono presupposti particolari che giustificano il cambiamento. Per esempio, se le temperature si mantengono tiepide più a lungo del previsto il sindaco può posticipare la data di accensione, così come se il caldo tarda a farsi sentire può essere posticipata la data di spegnimento. Analogamente, i Comuni possono anche modificare la temperatura massima consentita
Zona A
Nella zona A, che comprende Lampedusa, Porto Empedocle e Linosa, i termosifoni possono essere accesi dal 1° dicembre, per 6 ore giornaliere al massimo, e dovranno essere spenti entro il 15 marzo
Zona B
All’interno della zona B, nella quale sono incluse le province di Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani, la data di accensione può essere stabilita dal primo dicembre, per un massimo di 8 ore giornaliere, con spegnimento fissato al 31 marzo
Zona C
Nella zona C sono compresi territori di Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari e Taranto. Qui i termosifoni potranno essere accesi dal 15 novembre e rimanere tali fino al 31 marzo per un massimo di 10 ore giornaliere
Zona D
La zona D comprende le province di Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Nuoro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Savona, Siena, Teramo, Terni, Vibo Valentia, Viterbo. In questa zona i termosifoni potranno essere accesi a partire dal primo novembre, per 12 ore al giorno, con spegnimento stabilito al 15 aprile
Zona E
La zona E riguarda le province di Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza. All’interno di questa zona è compresa anche la provincia di Forlì-Cesena, ad esclusione dei comuni di Forlì e Forlimpopoli che il regolamento inserisce in fascia D, considerata più calda. Nella zona E è possibile accendere i riscaldamenti dal 15 ottobre, per 14 ore al giorno, fino al 15 aprile
Zona F
Infine, la zona F accorpa i territori di Belluno, Cuneo e Trento. Nella zona F, al contrario di altre aree, non sono previsti limiti. In questa zona sono inclusi anche comuni dell’arco appenninico in cui il clima autunnale e invernale risulta particolarmente rigido e non hanno alcuna limitazione per quanto riguarda il periodo di accensione del riscaldamento e i limiti per la temperatura interna agli edifici. Ecco la lista. Provincia di Bologna: Lizzano in Belvedere, Porretta Terme e Granaglione, Castel d'Aiano, Loiano, Monghidoro. Provincia di Modena: Frassinoro; Pievepelago; Fiumalbo; Riolunato; Montefiorino, Palagano, Lama Mocogno, Montecreto, Sestola e Fanano. Provincia di Reggio Emilia: Reggio Emilia: Ramiseto; Collagna; Busana; Ligonchio; Villa Minozzo, Toano; Castelnovo ne’ Monti e Vetto. Provincia di Parma: Corniglio; Monchio; Palanzano; Albareto; Borgotaro; Compiano; Bedonia e Tornolo. Provincia di Piacenza: Zerba, Cerignale, Ottone e Ferriere. Provincia di Forlì-Cesena: il comune di Verghereto
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Le limitazioni
Qual è la temperatura massima consentita? La legge stabilisce un limite di 20°C (con una tolleranza di 2 gradi in più o in meno). Superare questa soglia potrebbe comportare sanzioni. Inoltre, i riscaldamenti possono essere accesi solo dopo le 5 del mattino e devono essere spenti entro le 23
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Le eccezioni
Le regole generali ammettono tuttavia delle deroghe. Strutture sanitarie come ospedali, cliniche private o residenze assistenziali hanno la facoltà di stabilire autonomamente gli orari e i livelli massimi di riscaldamento. Analoga libertà è riconosciuta agli uffici diplomatici, agli enti internazionali, agli istituti dell’infanzia, comprese scuole per l’età prescolare e nidi, e ad ambienti specifici quali centri natatori, aree con saune o impianti affini. A ciò si aggiungono i fabbricati destinati ad attività produttive o artigiane, qualora siano richieste particolari condizioni tecniche o operative
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