Estate al mare, dall'accesso ai campi sportivi improvvisati: l'ABC dei diritti in spiaggia

Cronaca
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Introduzione

Se voglio fare il bagno in quel punto preciso del litorale, dove c’è un balneare, ma non voglio prendere l’ombrellone, posso comunque andare o devo per forza pagare? Oppure, se vado alla spiaggia libera con degli amici e ci portiamo sdraio personali e rete da beach volley, sapendo che torneremo anche il giorno successivo, possiamo lasciarle tutto lì fino al giorno dopo? Ancora, se il mio vicino di ombrellone sta fumando e il fumo mi arriva addosso, esiste una legge cui appellarmi per farlo smettere? A rispondere a tutti i quesiti ci ha pensato l’Unione nazionale consumatori stilando un vademecum del consumatore in spiaggia.

Quello che devi sapere

Accesso al mare e alla spiaggia: è sempre gratuito?

La risposta è sì: chi vuole semplicemente raggiungere il mare per fare un bagno, anche passando da uno stabilimento balneare, non deve mai pagare ticket d’ingresso. L’accesso al mare negli stabilimenti balneari rientra infatti tra i principali diritti dei consumatori in spiaggia ed è libero e gratuito. I gestori balneari devono consentire l’accesso e il transito per il raggiungimento della battigia, anche al fine della balneazione, e chi non lo fa o fa pagare un qualche tipo di pedaggio sta di fatto commettendo un abuso. La spiaggia è un bene pubblico che appartiene al demanio ed è data in concessione agli stabilimenti: impedirne l’accesso o chiedere un pagamento è una violazione di legge. Il discorso è diverso se si usufruisce dei servizi messi a disposizioni dal lido, cioè se il consumatore vuole usare un ombrellone, una sdraio, o vuole farsi la doccia, a quel punto è corretto che il gestore pretenda il pagamento.

 

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La battigia

Le leggi che trattano il diritto di accesso al mare ruotano attorno al concetto di “battigia”. In particolare:

  • l’articolo 11 della legge 217/2011 che prevede “il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione“;
  • la legge 296/2006 che stabilisce “l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”.

Ma cosa si intende per battigia? Per definizione, è la striscia di sabbia su cui l’onda del mare va a infrangersi, che deve sempre essere quindi raggiungibile gratuitamente. Se, quindi, uno stabilimento balneare impedisce in qualche modo quest’azione, è giusto chiamare i vigili e chiedergli di intervenire per redigere un verbale.

 

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Posso piantare il mio ombrellone personale sulla battigia?

La legge garantisce un generico diritto alla fruizione della battigia, ma c’è meno chiarezza su quello che accade se una persona decide di stazionare in questa striscia di sabbia, o comunque a pochi metri di distanza. La legge, cioè, non chiarisce esattamente cosa si intende per fruizione. Resta il fatto che anche il bagnante, come i titolari degli stabilimenti, non può impedire agli altri bagnanti l’accesso al mare e il transito per il raggiungimento della battigia. In questo senso, piantare un ombrellone o mettere una sdraio personali, che sono ingombranti, è un chiaro ostacolo al passaggio. Ma nel caso in cui una persona stende un asciugamano o lascia dei vestiti ammucchiati?

 

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Regolamenti regionali e comunali

La legge 296/2006, all’art. 1 comma 254, prevede che siano le Regioni a dover “individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili” e a “individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”.

Inoltre, bisogna tenere conto delle ordinanze dei Comuni. Molte prevedono il divieto di occupare con ombrelloni, sdraio o anche semplici teli mare, la fascia di 5 metri dalla battigia ed il divieto di permanenza in tale spazio, poiché deve rimanere a disposizione per i mezzi di soccorso. In questo caso il divieto vale per tutti, anche per i gestori dello stabilimento, e permane anche se si paga l’ingresso.

 

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Regole nella spiaggia libera: dagli ombrelloni ai campi improvvisati

Brutta notizia per chi è abituato a lasciare l’ombrellone in spiaggia libera assicurandosi il posto per il giorno successivo: questa azione si configura come occupazione illegale del demanio pubblico. Sulla spiaggia libera, infatti, non si possono lasciare oggetti come materassini, lettini o ombrelloni per un tempo prolungato, pena il sequestro degli oggetti da parte delle forze di polizia. Stessa cosa vale per le installazioni di campi sportivi improvvisati: è consentito creare delle porte da calcio, per esempio, ma bisogna smantellarle una volta che non servono più e riportare il luogo alle condizioni iniziali. A questa regola si può derogare in caso di autorizzazione del Comune di competenza, autorizzazione che, ad esempio, hanno gli stabilimenti balneari che offrono questo genere di strutture ai loro ospiti.

 

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Giocare in spiaggia con la palla

Non esiste una normativa nazionale in materia, ma a seconda della località in cui ci si trova potrebbe esserci un divieto specifico. Per questo è bene informarsi su eventuali divieti imposti dalla Capitaneria di Porto o dal Comune – e usare il buon senso, evitando di arrecare danno o disturbo agli altri bagnanti.

 

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Posso portare il mio amico a quattro zampe?

Anche in questo caso, non esiste una legge nazionale che regolamenta l’accesso degli animali alle spiagge libere e alle acque demaniali, pertanto, in assenza di espliciti divieti regionali, comunali o delle autorità marittime, valgono le regole generali per i luoghi pubblici che prevedono che possano girare se sono tenuti al guinzaglio o se hanno la museruola. Il titolare della concessione su una spiaggia può vietare l’accesso agli animali nel proprio stabilimento balneare o, al contrario, può chiedere al Comune un’autorizzazione a consentirne la presenza. Attenzione: sono sempre esclusi dalle limitazioni di accesso i cani di salvataggio e i cani guida per non vedenti.

 

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Posso portarmi il pranzo al sacco e mangiare in spiaggia?

Assolutamente sì, purché si rispetti l’ambiente in cui ci si trova. In questo senso, è severamente vietato lasciare in spiaggia oggetti di plastica che possono inquinare l’ambiente marino. Il diritto a mangiare in spiaggia vale a prescindere dal fatto che un balneare abbia o meno anche un bar: il titolare dello stabilimento ha una concessione che vale per lo spazio assegnatogli, ma non ha un monopolio sulla ristorazione. Quindi sia una persona voglia consumare il cibo da cliente dello stabilimento sia che sia solo di passaggio per andare alla spiaggia libera.

 

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Posso fumare in spiaggia?

Non esistendo divieto di fumo all’aperto, la risposta è sì. Vi sono però numerose amministrazioni locali che stanno approvando delle leggi per vietare il fumo anche in spiaggia: un’eventuale regola di questo tipo deve essere ben segnalata attraverso cartelli e indicazioni. Sempre vietato, invece, abbandonare mozziconi di sigaretta in spiaggia.

 

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