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Rigassificatore di Piombino, il Tar respinge la richiesta di sospensiva

Cronaca

I giudici hanno deciso che "non ci sono i presupposti per la concessione della sospensione" e che "i paventati rischi per la pubblica incolumità correlati al rigassificatore risultano, allo stato, privi di attualità". L'8 marzo prossimo ci sarà l'udienza di discussione del ricorso nel merito

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Si è tenuta oggi al Tar del Lazio l'udienza in Camera di consiglio per decidere in merito alla richiesta di sospensiva avanzata dal Comune di Piombino nell'ambito del ricorso al Tar contro il rigassificatore. I giudici hanno deciso di non procere a alla sospensione cautelare dell'Ordinanza commissariale che ha portato al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto tramite l'ormeggio permanente di un mezzo navale di tipo FSRU (Floating Storage and Regasification Unit). Fissata il prossimo 8 marzo l'udienza di discussione del ricorso nel merito. 

Non sussistono "i presupposti per la concessione" per la sospensione

Il Tribunale, all'esito del sommario esame della fase cautelare, ha ritenuto "non sussistere i presupposti per la concessione dell'invocata misura atteso che le modalità procedimentali di autorizzazione dell'iniziativa in questione sono disciplinate da una normativa, che si caratterizza per il chiaro contenuto eminentemente emergenziale e per concernere interventi che, già nella declaratoria di legge, appaiono connotati da uno spiccato grado di specificità". In più, i giudici hanno osservato che "all'esito della prima disamina della documentazione offerta, l'iter che ha condotto all'adozione del provvedimento gravato non ha dato evidenza di palesi anomalie nello sviluppo del procedimento né di incontrovertibili carenze istruttorie idonee a supportare, prima di addivenire alla completa delibazione del merito, la sospensione dei provvedimenti impugnati".

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Rischi per la salute pubblica? "Non sono emerse criticità"

Per quanto riguarda la salute, secondo il Tar "i paventati rischi per la pubblica incolumità correlati al rigassificatore risultano, allo stato, privi di attualità avuto riguardo al fatto che prima dell'avvio dell'esercizio dell'attività dovranno essere acquisiti il Rapporto di Sicurezza Definitivo e l'Autorizzazione Integrata Ambientale e che, con riferimento ai lavori avviati in area S.I.N., non sono emerse sopravvenienze o criticità di rilievo in merito alla conduzione delle attività che dovranno continuare a svolgersi nel rispetto delle articolate prescrizioni e raccomandazioni rese dai competenti enti e confluite nell'Ordinanza Commissariale n° 140 del 25.10.2022". 

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Snam: soddisfazione dopo la decisione del Tar 

Snam ufficialmente non ha commentato la decisione del Tar del Lazio. Da ambienti della società trapela comunque soddisfazione per la decisione dei giudici amministrativi, nella convinzione di operare al meglio con l'obiettivo di lavorare per avere gas disponibile entro la scadenza prevista.